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giurisprudenza

La Cassazione si pronuncia sul rapporto tra azione civile e processo penale (Cass., Sez. VI, Ord., 1 giugno 2021, n. 15248)

Con la pronuncia in oggetto la Corte di Cassazione ha affrontato il tema dell’esercizio dell’azione civile e dei suoi rapporti con il processo penale. Nel caso de quo due medici erano stati rinviati a giudizio per i reati di omicidio colposo e falso in atto pubblico a seguito del decesso di un paziente sottoposto ad intervento chirurgico. In pendenza del processo penale i familiari del defunto – già costituitisi parte civile – instauravano un ulteriore procedimento in sede civile per chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non conseguenti alla morte del loro congiunto. Rilevando il rapporto di litispendenza tra i due procedimenti i convenuti chiedevano di sospendere il giudizio in sede civile in considerazione del carattere pregiudiziale del processo penale pendente a carico delle stesse parti. Il Tribunale con ordinanza disponeva la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c. e dell’art. 75 c.p.p., comma 3 per la coincidenza delle parti e dell’oggetto in entrambi i procedimenti. Contro l’ordinanza di sospensione i familiari ricorrevano alla Corte di Cassazione con regolamento di competenza. I giudici nell’ordinanza in oggetto confermavano la legittimità della sospensione del processo civile insistendo sull’omogeneità dei due procedimenti in quanto caratterizzati dall’uniformità dei fatti e dall’identità delle parti coinvolte in giudizio. Per tali ragioni la Corte rigettava il regolamento di competenza.

A cura di Brando Mazzolai