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giurisprudenza

La condanna alle spese deve essere motivata solamente nell’ipotesi di deroga al principio di soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. (Cass. Sez. I, Ord., 13 febbraio 2020, n. 3641)

Con la pronunzia in esame, la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sul principio di soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. e sul rapporto della suddetta regola con quanto previsto dal successivo art. 92 c.p.c. circa la compensazione delle spese di lite.

Con il ricorso in questione è stato lamentato, essenzialmente, che la “Corte territoriale era incorsa in error in judicando e nella violazione dell’art. 92 cod. proc. civ. nel condannare la ricorrente alle spese di lite, sia perché la definizione della controversia era intervenuta solo in rito e non nel merito, sia perché non erano state considerate la novità e particolarità della questione”, ossia per non aver ritenuto ricorrenti i presupposti previsti dal citato art. 92, ossia le gravi ed eccezionali ragioni che consentono al Giudice di derogare al principio generale della soccombenza e di compensare le spese di lite”.

A fronte delle doglianze del ricorrente sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che la regola di cui all’art. 91 c.p.c. (secondo cui, come noto, il giudice, con sentenza, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte) comporta che non occorra una specifica motivazione in ordine alla mancata valutazione della possibilità di disporre una – seppur parziale – compensazione delle spese.

Più chiaramente, si legge nella pronunzia in esame, “il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le [spese di giudizio] non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa”.

Viceversa, chiarisce la Suprema Corte, “deve essere motivato, e può essere censurato, l’esercizio della facoltà discrezionale attribuita al Giudice dall’art. 92 cod. proc. civ., che consente di derogare alla regola generale della soccombenza nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, con il correttivo di cui alla sentenza n.77 del 2018 della Corte Costituzionale”.

A cura di Giulio Carano