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giurisprudenza

La discussione orale, seppure da remoto, costituisce una incomprimibile estrinsecazione del diritto di difesa (TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, decreto 5 giugno 2020, n. 102)

Il decreto in oggetto precisa che la discussione orale, seppure da remoto, rimane anche nel quadro normativo speciale dettato per fronteggiare l’emergenza coronavirus una estrinsecazione incomprimibile del diritto di difesa, che non può essere soppressa in ragione del fatto che la parte che ne fa richiesta può replicare per scritto alle memorie avversarie fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio ai sensi dell’art. 55, comma 5, c.p.a.

Di conseguenza, qualora la parte resistente (o controinteressata) richieda la discussione orale dell’istanza cautelare, non può trovare accoglimento l’opposizione avanzata dalla parte ricorrente sul solo presupposto che le controparti avrebbero la facoltà di presentare le memorie scritte fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio, giacché l’interesse a sentire le parti ex art. 73, c. 2, c.p.a. è un’opzione assolutamente prevalente rispetto al passaggio in decisione della istanza di sospensiva allo stato degli atti, essendo la discussione orale un’incomprimibile estrinsecazione del diritto di difesa.

A cura di Giovanni Taddei Elmi