Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ribadisce come il capo della sentenza contenente la condanna alle spese di lite con contestuale liquidazione si limiti a statuire l’ammontare delle spese da addebitare alla parte soccombente. I criteri di tale addebito, infatti, possono prescindere dalla esatta quantificazione dei compensi dovuti dal cliente in quanto la legge espressamente prevede criteri liquidativi diversi, basti pensare che parte dei compensi dovuti possano essere lasciati a carico della parte vittoriosa “in forza di compensazione dettata da ragioni affatto estranee alla qualità della prestazione professionale”.
Né, secondo la Corte, è rilevante che sulla liquidazione fatta dal Tribunale si sia formato giudicato in quanto il difensore non dispone degli strumenti processuali per impugnare la sentenza sul punto in quanto la legittimazione compete solo alla parte processuale.
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