La Corte di cassazione, con la pronuncia in esame, ha stabilito che, in materia di liquidazione del compenso del difensore d’ufficio dell’imputato insolvente, le udienze di mero rinvio, ai sensi dell’art.12 comma 1 D.M. 55/2014, non sono considerate nella determinazione del compenso e, d’altra parte, non possono essere liquidate come udienze della fase istruttoria/dibattimentale atteso che alcuna attività prevista per detta fase è stata effettivamente posta in essere; per tale ragione, la partecipazione a tali udienze deve essere ricondotta alla fase di studio.
Nel caso di specie, il difensore d’ufficio dell’imputato aveva partecipato ad un’unica udienza, prima di essere sostituito dal nuovo difensore di fiducia, udienza per la quale aveva chiesto termini a difesa. Il difensore aveva provato a recuperare il compenso contro l’imputato con esito parzialmente positivo, pertanto, aveva proposto istanza di liquidazione.
Il Tribunale, in prima battuta, aveva rigettato la richiesta ma in sede di opposizione aveva parzialmente accolto l’impugnazione evidenziando che, tuttavia, l’udienza di mero rinvio non poteva costituire oggetto di liquidazione.
Il difensore, dunque, aveva proposto ricorso per cassazione eccependo, con il primo motivo, la violazione dell’art.12 del D.M. 115/02 e dell’art.116 D.P.R. 115/02, e con il secondo motivo, la violazione dell’art.2 D.M. 55/2014 e artt.82 e 116 D.P.R. 115/02, per non averle riconosciuto le spese per le notifiche e le anticipazioni sostenute per l’esecuzione.
La Corte di cassazione, come sopra illustrato, ha dichiarato infondato il primo motivo del ricorso e inammissibile il secondo: parte ricorrente, infatti, pur richiamando i documenti cui le spese e anticipazioni erano inserite, non li ha prodotti con il ricorso violando il principio di specificità ed autosufficienza, art.366 comma 1 n.6 c.p.c.
A cura di Fabio Marongiu