In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, gli illeciti di cui agli artt. 2 e 4 D.Lgs. 109/2006, pur potendo conseguire alla commissione di reati, conservano natura amministrativa e non penale, con conseguente inapplicabilità del principio del favor rei di cui all’art. 2 c.p. e del regime della lex mitior, anche nell’ipotesi di successiva abrogazione del reato presupposto (nella specie, abuso d’ufficio ex art. 323 c.p.), purché la condotta continui a risultare concretamente idonea a ledere prestigio, immagine e credibilità del singolo magistrato e dell’ordine giudiziario, come accertato in fatto dal giudice disciplinare con motivazione non apparente né illogica.
Integra illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lett. c) e d), D.Lgs. 109/2006 la consapevole violazione dell’obbligo di astensione derivante dagli artt. 51 c.p.c. e 36 lett. h) c.p.p., quando il magistrato partecipi a decisioni o nomine in favore di professionisti con cui intrattiene rapporti di amicizia, frequentazione abituale o intrecci di interessi (anche mediante reciproche nomine a favore di congiunti), essendo sufficiente la coscienza delle circostanze che impongono l’astensione, a prescindere dal concreto condizionamento dell’atto o dall’effettivo conseguimento del vantaggio patrimoniale, e potendo tale condotta concorrere, senza violazione del ne bis in idem, con l’illecito disciplinare “conseguente a reato” ex art. 4, lett. d), D.Lgs. 109/2006.
La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso del magistrato sugli addebiti, confermando la responsabilità disciplinare per tutti i capi, ma ha cassato la decisione della Sezione disciplinare limitatamente alla quantificazione della sanzione, eliminando la rimozione e rinviando per una nuova determinazione della misura disciplinare, da rideterminare in senso meno afflittivo.
A cura di Simone Pesucci