La vicenda trae origine dalla declaratoria di inammissibilità dell’appello per asserita tardività del relativo deposito: secondo la Corte di Appello, infatti, l’atto di impugnazione, depositato mediante PDP, risultava trasmesso dal difensore alle ore 23:58 del 10 settembre 2024, ultimo giorno utile, ma formalmente inviato alle ore 00:01 dell’11 settembre 2024, come emergente dalla ricevuta generata dal sistema informatico.
Nell’interesse dell’imputato veniva proposto ricorso per Cassazione, articolato in un unico motivo, con il quale si deduceva l’inosservanza di norme processuali (art. 585 c.p.p., art. 24, comma 6-bis, d.l. n. 137/2020 e art. 87 d.lgs. n. 150/2022). In particolare, si censurava la decisione della Corte territoriale per non aver considerato l’orario di effettiva trasmissione dell’atto di impugnazione (ore 23:58), valorizzando invece esclusivamente l’orario risultante dalla ricevuta di avvenuto deposito, generata dal sistema con un ritardo di due minuti.
La questione sottoposta allo scrutinio della Suprema Corte concerne, dunque, l’individuazione del momento temporalmente rilevante ai fini della tempestività del deposito: se quello in cui l’atto viene inserito nel portale e trasmesso dal difensore, con attribuzione di un numero identificativo unico nazionale, ovvero quello successivo in cui l’atto viene accettato dal sistema informatico.
L’attuale disciplina del deposito telematico degli atti penali si fonda su un’architettura normativa stratificata, il cui approdo è rappresentato dall’art. 111-bis c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, a conclusione di un percorso evolutivo avviato già nel 2009 con l’introduzione dei registri informatici interni, in funzione di raccordo tra la disciplina codicistica e l’assetto tecnico-organizzativo si collocano gli artt. 87 e 87-bis del d.lgs. n. 150/2022, che demandano alla regolamentazione ministeriale la definizione delle regole tecniche relative alla formazione, trasmissione, notificazione e deposito degli atti in forma digitale. Sul piano attuativo, il provvedimento DGSIA del 2 agosto 2024 individua, all’art. 19, le fasi della procedura di deposito tramite il Portale Depositi Atti Penali: inserimento dei dati richiesti; caricamento dell’atto e dei documenti allegati; esecuzione del comando di invio. Elemento centrale del sistema è il rilascio della ricevuta di attestazione del deposito, contenente i dati essenziali dell’operazione e il numero identificativo unico nazionale, quale punto di riferimento per la tracciabilità dell’atto.
Sul piano interpretativo, la dottrina ha evidenziato come la scansione procedurale delineata dalla normativa tecnica risponda a una duplice esigenza: da un lato, garantire la tracciabilità e la certezza delle operazioni di deposito, valorizzando la funzione della ricevuta quale strumento di attestazione automatica; dall’altro, assicurare una maggiore uniformità applicativa, riducendo il rischio di errori formali.
In tale prospettiva, gli atti si intendono ricevuti dal “dominio giustizia” nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del portale, la quale attesta l’avvenuto deposito presso l’ufficio giudiziario competente senza l’intervento di un operatore fisico di cancelleria o di segreteria. Il deposito si considera tempestivo quando l’accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24:00 del giorno di scadenza, dovendosi in tal caso ritenere rispettato il termine previsto dalla Legge.
La digitalizzazione dei termini processuali impone, pertanto, una rigorosa verifica della corrispondenza temporale tra l’operazione di invio dell’atto e la generazione della ricevuta. Il sistema così configurato presuppone, in via generale, una sostanziale coincidenza tra l’inserimento dell’atto da parte del soggetto esterno abilitato e il successivo rilascio della ricevuta da parte dei sistemi informativi ministeriali. Ove, tuttavia, la generazione della ricevuta non avvenga in modo simultaneo, assume rilievo l’attestazione di invio, quale unico adempimento nella disponibilità della parte e unico parametro idoneo a consentire la verifica della tempestività del deposito.
Ne consegue che tale disciplina non può tradursi in un pregiudizio per il diritto di difesa e per l’effettività del contraddittorio, qualora eventi tecnici imprevedibili si risolvano in preclusioni processuali tali da frustrare le medesime esigenze poste a fondamento dell’intero impianto normativo. In particolare, l’eventuale scarto temporale tra l’inserimento dell’atto nel portale e il successivo rilascio della ricevuta di deposito non può ridondare a carico della parte impugnante, laddove il sistema informatico abbia comunque fornito ufficiale contezza dell’avvenuto invio dell’atto.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, affermando che il malfunzionamento o il ritardo imputabile ai sistemi informatici dell’amministrazione non può incidere negativamente sull’esercizio del diritto di impugnazione, dovendo prevalere una lettura della disciplina conforme ai principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 111 Cost..
A cura di Irene Mazzantini