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giurisprudenza

La valutazione delle prove nel procedimento disciplinare (C.N.F., Sent., 29 agosto 2025, n. 229)

Nella sentenza in commento, in tema di valutazione delle prove, il C.N.F. conferma i propri precedenti, richiamando l’orientamento consolidato delle Sezioni Unite. Precisa, infatti, che il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare. Questo significa che il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare l’ammissibilità, la rilevanza e la conferenza delle risultanze istruttorie. Anche nel caso in cui venga contestato l’inadempimento del mandato professionale, il presupposto essenziale è che vi sia la prova del suo conferimento. Tale evidenza può essere ottenuta non solo con una prova diretta ma anche mediante indizi gravi, precisi e concordanti. A ciò si aggiunga che, a mente dell’art. 59 della L. 247/2012 e dell’art. 23 del regolamento CBF n.2/2014, sono utilizzabili per la decisione le dichiarazioni e i documenti provenienti dell’incolpato – anche se sfavorevoli – gli atti formati e i documenti acquisiti nell’istruttoria e il dibattimento.

Nel caso di specie, il C.N.F. ha confermato la sanzione dell’avvertimento a carico dell’avvocato per non aver dato corso al mandato ricevuto, il cui conferimento è stato ritenuto provato per la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, quali il riferimento in fattura alle parti e al Tribunale in cui doveva essere radicata la vertenza, l’importo dell’acconto fatturato, lo scambio di mail avvenuto tra il professionista e il cliente. Parimenti, il C.N.F. ha confermato l’addebito relativo alla mancata restituzione dei documenti, argomentando dalle stesse difese dell’avvocato. Quest’ultimo, infatti, essendo in possesso solo di copie e non di originali aveva ritenuto inutile rendere la documentazione, in violazione del diritto di difesa, più volte ribadito dal C.N.F.

A cura di Arianna Farinelli