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giurisprudenza

L’accaparramento di clientela attraverso l’offerta di prestazioni gratuite o a prezzo simbolico (C.N.F., Sent. 20 febbraio 2026, n. 50)

La sentenza in esame trae origine da un procedimento disciplinare a carico di un avvocato, accusato di aver violato il Codice Deontologico Forense per aver svolto attività pubblicitaria, autocelebrativa, contenente riferimenti alla gratuità delle proprie prestazioni e suggestioni comparative con l’attività degli altri avvocati.

In particolare, agli atti del procedimento risultava l’affissione di manifesti pubblicitari nei parcheggi di strutture sanitarie e video pubblicati on-line (e dotati di link al sito del professionista) in cui l’avvocato si proponeva in tal senso.

A fronte di tali circostanze, il competente Consiglio di Disciplina aveva rilevato la violazione dell’art. 35 CDF (dovere di corretta informazione) e irrogato la sanzione della censura.

Con ricorso innanzi al CNF, l’avvocato ha impugnato la sanzione senza contestare l’imputabilità della condotta, ma sostanzialmente chiedendo un più mite trattamento sanzionatorio anche per effetto del travisamento dei contenuti dei messaggi pubblicitari ad opera del CDD.

Il CNF, con la decisione in oggetto, ha espressamente osservato che “le frasi indicate nel capo di incolpazione costituiscono solo suggestioni comparative, prospettazioni accattivanti sull’ assenza di costi, autoproclamazioni implicite di alta qualifica professionale (indirettamente egli si presenta e si propone quale specializzato in materia senza esserlo) che si riverberano indirettamente in modo negativo su altri soggetti (…) egli continua a rivendicare, come già fatto in primo grado, dei perimetri, in materia di pubblicità ed accaparramento della clientela, del tutto dissonanti da quelli che sono definiti dal Codice deontologico forense che impone all’avvocato di dar conto del proprio profilo professionale con verità, correttezza, trasparenza, segretezza riservatezza rispettando il principio di dignità e decoro della professione”.

Su tali presupposti, quindi, è stata confermata la sanzione della censura.

A cura di Giulio Carano