Con la sentenza in esame il Consiglio di Stato ha ribadito che anche nel processo amministrativo si applica il principio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c., richiamato dall’art. 26 c.p.a., che può peraltro trovare attenuazione in considerazione della complessità delle regole dell’azione amministrativa e degli interessi pubblici sottesi a questa, tanto che la decisione di primo grado di compensazione delle spese può essere sindacata in appello solo in caso di manifesta abnormità.
Ciò tuttavia non esclude che debba essere riformata, in quanto appunto manifestamente erronea, la sentenza di primo grado che, come nella specie, abbia compensato le spese di giudizio in ragione del fatto che l’Amministrazione risultata soccombente all’esito del giudizio sia rimasta contumace.
La contumacia dell’Amministrazione resistente, infatti, può giustificare la compensazione delle spese di giudizio nel caso di soccombenza del ricorrente, in quanto evidentemente alcuna spesa legale è stata sostenuta dalla stessa Amministrazione per difendersi, ma non nell’ipotesi inversa, in cui sia l’Amministrazione a essere risultata soccombente.
In questo caso, infatti, il ricorrente ha diritto di vedersi riconoscere il rimborso delle spese legali che ha dovuto sostenere per far valere la propria posizione giuridica soggettiva in giudizio, essendo palesemente erronea la motivazione della compensazione delle spese in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione.
A cura di Giovanni Taddei Elmi