La pronuncia in evidenza presenta la sentenza n. 102/24 del Consiglio Nazionale Forense (CNF) in merito a un ricorso proposto da un avvocato sanzionato con la sospensione dell’attività professionale di tre anni per:
– aver suggerito al proprio cliente ed a terzi condotte atte ad ostacolare indagini relative ad un procedimento penale in cui il proprio assistito era indagato ( artt. 5,6,36,60 C.D. anteriforma rapportati agli artt. 9,23,63 dell’attuale C.D)
– aver suggerito a terzi di dichiarare fatti contrari al vero (artt. 5,6,14,36,52,60 del codice deontologico previgente, rapportati agli odierni 9,23,50,55)
– aver divulgato notizie coperte da segreto (artt. 5,6,18,52 del codice deontologico previgente, ossia gli odierni 9,55,57).
L’incolpazione era relativa a fatti avvenuti nel 2007 ed avveniva nel 2011, presso il COA (all’epoca competente), che, nel 2016 a seguito di condanna emessa dal Tribunale penale competente dell’Avvocato provvedeva ad aprire un secondo procedimento a carico dello stesso, trasmettendo gli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina ( era intervenuta la modifica della legge professionale ed il riordinamento della giustizia disciplinare).
Il consigliere istruttore provvedeva, quindi, ad archiviare il primo procedimento per intervenuta prescrizione, salvo ravvedersi al pervenire del secondo, mediante “autotutela” riunendo i due procedimenti.
L’incolpato, a seguito della sanzione di 3 anni si sospensione, effettuava eccezione di prescrizione basata sulla data del passaggio in giudicato di una precedente sentenza penale facendo valere la doglianza della mancata sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell’esito penale.
Il CNF, affermando l’autonomia del procedimento disciplinare, rigettava le sanzioni relative alla prescrizione, confermando l’applicazione del nuovo regime che consente la revoca in autotutela di precedenti archiviazioni.
Nel confermare la responsabilità disciplinare, basata sui gravi fatti accertati in sede penale, la sentenza del CNF accoglieva parzialmente il ricorso riguardo alla dosimetria della sanzione, riducendo la sospensione dall’esercizio della professione da tre anni a un anno, tenuto conto del tempo trascorso dai fatti e della buona condotta successiva dell’avvocato.
A cura di Raffaella Bianconi