Nella sentenza in commento, il C.N.F. torna sull’elemento soggettivo dell’illecito deontologico, confermando le proprie precedenti sentenze. Precisa, infatti, che è sufficiente la volontà consapevole dell’atto che si compie per configurare la suitas dell’illecito disciplinare, senza che sia richiesto il dolo generico e specifico della coscienza dell’illegittimità dell’azione. Questo si applica anche alle violazioni dell’art. 35 del Codice deontologico in tema di verità, correttezza e trasparenza dell’informazione.
Nel caso di specie, due avvocati soci di studio sono stati sanzionati con il richiamo verbale per aver commissionato pubblicità a pagamento e non aver verificato, prima della pubblicazione, che l’elaborato del giornalista rispettasse le regole deontologiche. In particolare, la natura pubblicitaria della comunicazione non era dichiarata nel testo, che si presentava, invece, come un mero redazionale, inducendo il pubblico in errore. Lo scritto, inoltre, appariva comparativo e ometteva le informazioni richieste dall’art. 35, comma 3 del Codice deontologico. Di nessun pregio è stata ritenuta la deposizione del giornalista, il quale ha confermato di aver agito in autonomia e non aver sottoposto ai due avvocati il testo prima della pubblicazione. Questo perché era dovere dei due avvocati verificare che l’articolo rispettasse gli obblighi deontologici e una simile omissione non li ha esentati dalle relative responsabilità.
Per questi motivi, il C.N.F. ha rigettato il ricorso e ha confermato la sanzione del richiamo verbale.
A cura di Arianna Farinelli