Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

L’avvocato sospeso non può fare ricorso in proprio contro la sanzione disciplinare. (C.N.F., Sent., 26 giugno 2025, n. 177)

Con l’ordinanza n. 177 del 26.6.2025, il C.N.F. ha affrontato una fattispecie in tema di ammissibilità dell’attività giudiziale dell’avvocato sospeso dall’esercizio della professione.

La fattispecie in sintesi: un avvocato aveva impugnato avanti il C.N.F. la decisione del CDD  di riferimento che ne aveva ritenuto la responsabilità disciplinare per i capi di incolpazione formulati, così infliggendogli la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per 6 mesi.

Il procedimento disciplinare traeva origine nell’esposto del 11.4.2019 da parte del cliente del ricorrente, il quale lamentava condotte inadempienti del medesimo in un procedimento penale: in particolare il ricorrente non lo avrebbe avvertito di un’udienza del processo e non vi avrebbe partecipato, chiedendogli un compenso di 200 euro nonostante l’avvenuta ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Trasmessi gli atti al CDD, venivano approvati i capi di incolpazione il 11.4.2022 con successiva citazione a giudizio ed apertura della fase dibattimentale, all’esito della quale il CDD ha ritenuto sussistente la responsabilità per gli illeciti contestati e lo ha sospeso per sei mesi.

Con ricorso del 17.11.2022 il ricorrente ha impugnato la decisione, chiedendone l’annullamento.

Il C.N.F., esaminati gli atti, ha ritenuto di dover preliminarmente esaminare la questione impediente ed assorbente di ammissibilità del ricorso, in quanto al tempo della presentazione del ricorso il ricorrente era sospeso dall’esercizio della professione in conseguenza dell’esecutorietà di altro provvedimento disciplinare del CDD, con cui veniva sospeso dal 5.7.2022 al 4.7.2023.

Il C.N.F. sul punto precisa che l’avvocato pur se non iscritto nell’albo speciale di cui all’art. 33 del R.D.L. 27/11/1933 n. 1578, può adire personalmente il Consiglio Nazionale Forense nell’ambito del proprio procedimento disciplinare purché non sia privo dell’esercizio della professione in quanto sospeso con provvedimento disciplinare già esecutivo; ove invece difetti lo jus postulandi, l’impugnazione  dovrà essere necessariamente proposta a mezzo di avvocato iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale

Per questi motivi, pertanto, il C.N.F. ha dichiarato inammissibile il ricorso.

A cura di Andrea Goretti