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giurisprudenza

Le Sezioni Unite Civili della Cassazione statuiscono la legittimità di ricorso diretto di un Avvocato al C.N.F. per la censura di un conflitto di competenza fra due diversi C.O.A. (Cass., Sez. Un., 25 luglio 2011, n. 16174).

Un avvocato viene raggiunto da un procedimento disciplinare innanzi al Consiglio dell’Ordine Avvocati di Milano. Presentate le sue difese, il Consiglio archivia il procedimento. Successivamente, il medesimo avvocato, per gli stessi fatti è raggiunto da un nuovo procedimento disciplinare, stavolta, innanzi al Consiglio dell’Ordine Avvocati di Mondovì. Il legale, avverso quest'ultima delibera, presenta ricorso al Consiglio Nazionale Forense, lamentando una violazione di legge, e, in particolare, un conflitto di competenza tra i due C.O.A., determinato dalla circostanza che il C.O.A. di Mondovì avrebbe assunto un'iniziativa disciplinare contro di lui quando egli, per il medesimo fatto, era stato già invitato a presentare le proprie difese dal Presidente del C.O.A. di Milano, che poi, a seguito delle sue osservazioni al riguardo, aveva archiviato l’esposto stesso.
Il CNF ritiene però il ricorso inammissibile, sostenendo che un conflitto di competenza può essere sollevato esclusivamente da uno dei due Consigli in conflitto e non direttamente dall’incolpato.
La Cassazione, investita della questione, con la sentenza in esame, accoglie il ricorso.
Esaminando il ricorso presentato dal legale al C.N.F., la Corte ritiene che, al di là del profilo denunciato di incompetenza, il ricorso fosse volto sostanzialmente all'impugnativa di legittimità della delibera del C.O.A. di Mondovì di apertura del procedimento disciplinare a suo carico.
Le Sezioni Unite, invocando un'interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 50 del R.D.L. n. 1578 del 1933 e strettamente funzionale ai principi della ragionevole durata del processo e all’effettività della tutela, tesa a evitare una dispersione di energie processuali derivanti dall’avvio di un procedimento illegittimo, ritengono così ammissibile il ricorso al C.N.F. avverso la decisione in cui il locale Consiglio dell’Ordine stabilisce di iniziare il procedimento disciplinare.
Sarà poi compito del C.N.F. valutare, caso per caso, se l’eccezione sollevata dal ricorrente sia attinente alla legittimità della delibera contestata. Nel caso di specie il motivo addotto dal ricorrente concerne l'incompetenza del C.O.A. deliberante. Non può esservi dubbio che la questione della competenza costituisce un necessario presupposto della legittimità della delibera adottata per l’avvio del procedimento disciplinare, stante che solo un organo che ne abbia la competenza può legittimamente disporre l’avvio di un procedimento disciplinare.

A cura di Matteo Cavallini