Si tratta di una pronuncia con la quale la Corte di Cassazione ha stabilito il principio per il quale il Giudice di Pace, qualora nel fascicolo di causa manchi l’attestazione del deposito della nota spese del difensore da parte del cancelliere, nel liquidare le spese processuali deve tenere conto esclusivamente delle indicazioni risultanti dagli atti di causa. Ciò in quanto, contrariamente a quanto aveva sostenuto il ricorrente ed a quanto previsto dall’art. 311 c.p.c., sono applicabili anche al procedimento di fronte al Giudice di Pace le disposizioni di cui agli articoli 74 e 75 delle norme di attuazione del codice di procedura civile.
A cura di Giacomo Passigli