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giurisprudenza

L’omessa indicazione, nella copia notificata dell’atto di appello, della data dell’udienza di comparizione produce la nullità dell’atto di citazione e, in caso di mancata rinnovazione dell’atto, la nullità del procedimento di appello e della relativa sentenza (Cass., Sez. III, 26 giugno 2015, n.13183)

Dalla mancata indicazione, nell’atto di appello notificato, della data di comparizione deriva, ai sensi degli artt. 164, primo comma, e 359 c.p.c., la nullità dell’atto di citazione e, in caso di mancata rinnovazione dell’atto, la nullità del procedimento di appello e della relativa sentenza.

Pertanto, la sentenza così emessa dalla Corte di Appello, impugnata per tali ragioni dinanzi alla Corte di Cassazione, andrà cassata con rinvio alla corte territoriale in diversa composizione.

Deve infatti disattendersi il precedente orientamento della Corte di Cassazione, espresso con la sentenza n. 18868 dell’8 settembre 2014, secondo cui l’omessa indicazione, nella copia notificata dell’atto di citazione in appello, della data dell’udienza di comparizione produce l’inammissibilità del gravame ed il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, trattandosi di nullità non suscettibile di sanatoria poiché ricollegata all’assenza di un elemento necessariamente richiesto dall’art. 342 c.p.c. attraverso il richiamo al precedente art. 163; al riguardo, osserva la Corte di Cassazione nella pronuncia in esame, le indicazioni prescritte da tale ultimo articolo non sono richieste dall’art. 342 c.p.c. a pena di inammissibilità e il giudice di appello ha potere-dovere, ai sensi dell’art. 164, secondo comma, c.p.c. di disporre la rinnovazione della citazione in appello entro un termine perentorio.

 

 

A cura di Giulio Carano