La sentenza in commento afferma che l’udienza predibattimentale, udienza filtro introdotta dalla recente riforma c.d. Cartabia, è una fase autonoma del processo perché ha la medesima funzione dell’udienza preliminare; osservato che l’udienza preliminare è pacificamente considerata fase autonoma del processo, ciò comporta che anche l’udienza filtro assume la medesima natura e, conseguentemente, il difensore dell’imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato può legittimamente presentare istanza di liquidazione all’esito della stessa.
Nel caso di specie, il Tribunale aveva dichiarato il non luogo a provvedere riguardo alla richiesta di liquidazione del compenso presentata dall’avvocato della costituita parte civile all’esito dell’udienza predibattimentale. Il decreto era stato impugnato davanti al presidente del Tribunale che, tuttavia, aveva rigettato l’opposizione confermando che l’udienza predibattimentale non rappresentava una fase autonoma del processo alla stregua dell’udienza preliminare. La Corte di cassazione, invece, accogliendo l’impugnazione proposta dall’avvocato della parte civile costituita e ammessa al beneficino del patrocinio a spese dello Stato, ha cassato l’ordinanza del Tribunale con rinvio ad altra sezione dello stesso.
Acura di Fabio Marongiu