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giurisprudenza

Nel caso di invalidità dell’incarico tra professionista e pubblica amministrazione per difetto della forma scritta, al professionista è dovuto un indennizzo che tenga conto del tempo e dell’impegno da questi spesi (Cass., Sez. I, Ord., 07 aprile 2026, n. 8657)

La Suprema Corte di cassazione, con l’ordinanza in commento, affronta la questione della determinazione dell’indennizzo spettante al professionista il cui affidamento di incarico con la pubblica amministrazione sia invalido per difetto di forma scritta. La Corte afferma il principio per il quale il professionista non può ottenere un importo pari al compenso pattuito perché, diversamente, la sussistenza dell’invalidità contrattuale non avrebbe conseguenze. Certamente, punto di riferimento sono le tariffe professionali che, tuttavia, dovranno essere considerate scorporando gli elementi costituenti il guadagno: il giudice, anche d’ufficio,  può determinare l’importo in via equitativa.

Nel caso di specie, il professionista non è un avvocato ma la Corte richiama i principi applicabili ai casi in cui il rapporto contrattuale è sorto tra p.a. e legale.

Il professionista aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del compenso allo stesso spettante per la progettazione e realizzazione di un edificio scolastico comunale. Il Comune aveva proposto opposizione e il giudice aveva concesso la provvisoria esecuzione all’esito della prima udienza. Il Comune aveva provveduto a pagare pur coltivando l’opposizione. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione e la sentenza era passata in giudicato. Il Comune, dunque, aveva richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per recuperare quanto corrisposto al professionista. Quest’ultimo aveva opposto il decreto ingiuntivo spiegando in via riconvenzionale domanda di indebito arricchimento della p.a. Tribunale e Corte territoriale avevano respinto la domanda riconvenzionale in quanto, a loro dire, l’opponente non aveva fornito la prova dell’arricchimento della p.a. e del suo relativo depauperamento. La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del professionista, il quale aveva lamentato il fatto che sia il giudice di prime cure sia quello di secondo cure non avevano fatto ricorso ad una valutazione in via equitativa dell’indennizzo allo stesso spettante. La Corte, dunque, ha rinviato ad altra sezione della Corte territoriale affinché determini l’indennizzo spettante al professionista avendo come punto di riferimento le tariffe professionali, scorporando i relativi importi della quota guadagno ma considerando il tempo e l’impegno impiegati, determinando l’importo anche in via equitativa.

A cura di Fabio Marongiu