La Corte di cassazione, con la pronuncia in esame, afferma il principio secondo il quale la mera mancata costituzione del Ministero della Giustizia nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione ex art.84 e 170 D.P.R. 115/02 non giustifica la compensazione delle spese di causa.
La Corte rileva che, infatti, il procedimento di opposizione rientra nell’alveo del contenzioso civile e, conseguentemente, trova applicazione l’art.91 c.p.c. L’art.92 c.p.c., poi, non contempla fra le ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite, l’omessa costituzione in giudizio della parte convenuta. La non costituzione in giudizio, peraltro, corrisponde ad una condotta processuale neutra né di contrapposizione della domanda attorea né di adesione alla stessa.
Per tali ragioni, dunque, la Corte accoglie il ricorso e rinvia ad altro giudice del medesimo tribunale per la regolamentazione delle spese, ivi comprese quelle del giudizio di legittimità.
Il caso portato all’attenzione della Corte vedeva l’avvocato difensore d’ufficio proporre opposizione avverso il decreto di rigetto della sua istanza di liquidazione del compenso per l’attività prestata a favore di imputato irreperibile. Il tribunale ha accolto l’opposizione con ordinanza liquidando il compenso compensando, tuttavia, le spese di lite in quanto il Ministero della Giustizia convenuto non si era costituito e non aveva svolto attività difensiva.
L’avvocato ha proposto ricorso per cassazione per violazione degli artt.91 e 92 c.p.c. per aver compensato le spese di lite non ricorrendo le ipotesi previste da dette norme.
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso con le motivazioni sopra illustrate.
A cura di Fabio Marongiu