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giurisprudenza

Nel processo penale il deposito di atti, documenti, richieste e memorie presso il Tribunale competente ha luogo esclusivamente con modalità telematiche a pena di inammissibilità (Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 10 febbraio 2026, n. 5252)

Il presente giudizio di legittimità trae le proprie origini da un’Ordinanza della Corte di Appello di Torino la quale aveva dichiarato inammissibili gli appelli proposti da A.A., B.B. contro la sentenza emessa dal G.U.P. di Torino all’esito del giudizio abbreviato.

L’inammissibilità era conseguenza del fatto che gli atti di appello erano stati proposti in forme diverse da quelle previste dall’art. 111-bis c.p.p.: A.A. aveva proposto appello in data 29 aprile 2025 con deposito dell’impugnazione a mezzo PEC e B.B. mediante deposito dell’atto in cancelleria in data 2 maggio 2025).

A.A. e B.B. propongono ricorso in Cassazione sostenendo che:

– A.A. deduce violazione di legge. In particolare, alla luce del dettato dell’art. 3, D.M. 29 dicembre 2023, n. 217, come modificato dall’art. 1 del D.M. 27 dicembre 2024, n. 206, sarebbe consentito – sino all’1 gennaio 2027 – il deposito degli atti di appello anche a mezzo PEC;

– B.B. evoca il principio del favor impugnationis e gli approdi della giurisprudenza della Corte Edu che ritiene lesivo dei diritti fondamentali protetti dall’art. 6 della Convenzione un sistema normativo e prassi applicative informate ad un rigore formale tale da costituire ostacolo all’accesso alla giustizia; inoltre il decreto ministeriale del 27 dicembre 2024, n. 206, nel disciplinare il funzionamento del deposito telematico degli atti, non esplicita alcuna sanzione di inammissibilità in caso di deviazione dal modello delineato dal regolamento.

La Corte di Cassazione dichiara entrambi i ricorsi infondati per le seguenti motivazioni:

1) L’art. 111-bis , comma 1, c.p.p. dispone che “il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”.

La modalità di deposito con modalità “esclusivamente” telematica è prescritta anche per il deposito degli atti di impugnazione. L’art. 582 , comma 1, c.p.p. dispone infatti che “salvo che la legge disponga altrimenti, l’atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall’articolo 111-bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato”.

Fa eccezione l’ipotesi – non ricorrente nel caso in esame – disciplinata dal successivo art. 582 , comma 1-bis, c.p.p. che, nel caso di impugnazione proposta personalmente dalla parte privata, facoltizza il deposito dell’impugnazione con modalità non telematiche.

La mancata osservanza delle modalità di deposito telematico dell’impugnazione determina l’inammissibilità dell’impugnazione, sanzione esplicitamente comminata dal legislatore con l’art. 591 , comma 1, lett. c), c.p.p.

2) L’art. 3, comma 1, D.M. n. 217/2023, poi, dispone che “a decorrere dal 1 gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell’articolo 111-bis  del codice di procedura penale”, in diversi uffici giudiziari, tra i quali figura il Tribunale ordinario. Per i procedimenti considerati dal libro VI, titoli I, III, IV – tra cui figurano quelli celebrati con rito abbreviato – il termine sopra indicato è fissato al 31 marzo 2025, data successivamente alla quale gli atti potranno essere depositati esclusivamente con modalità telematiche (art. 3 , comma 4, D.M. n. 217/2023).

Il successivo comma 5 dell’art. 3 del citato decreto ministeriale dispone, invece, che il deposito degli atti esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell’articolo 111-bis entri in vigore a decorrere dall’1 gennaio 2027 per “altri uffici giudiziari”, tra i quali figurano le Corti di appello (art. 3 , comma 5, lett. e), D.M. n. 217/2023).

Presso le corti di appello, sino al 31 dicembre 2026, è consentito il deposito non telematico degli atti, possibile con modalità “analogiche”, cui è equiparato il deposito degli atti a mezzo posta elettronica certificata (art. 3, comma 9, D.M. n. 217/2023).

3) Tuttavia, l’atto di appello deve essere proposto con deposito dell’atto presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 582, comma 1, c.p.p.) e, dunque, nel caso in esame, presso il Tribunale di Torino.

Conseguentemente, a mente dell’art. 3, comma 1, lett. d), D.M. n. 217/2023, a decorrere dall’1 gennaio 2025, il deposito degli atti può avvenire esclusivamente con modalità di deposito telematico (o dall’1 aprile 2025, per gli atti relativi ai procedimenti considerati dall’art. 3, comma 4, quali il rito abbreviato).

4) Analogo ragionamento deve svolgersi con riferimento a B.B., il cui atto di appello, sottoscritto dal difensore, è stato depositato con modalità analogiche.

B.B. infatti denuncia una violazione di legge processuale, posto che l’art. 3 D.M. n. 217/2023 non prevede la sanzione di inammissibilità delle impugnazioni depositate con modalità diverse da quella telematica.

Il motivo però è infondato, posto che la sanzione di inammissibilità come abbiamo visto è esplicitamente dettata dal legislatore dal combinato disposto degli artt. 111bis c.p.p. e 591 comma 1 lett. c) c.p.p.

5) B.B. eccepisce anche che l’interpretazione del dato normativo proposta dalla Corte di appello di Torino è informata a eccessivo rigore formale e finisce con il rappresentare un ostacolo all’accesso alla giustizia, con possibile violazione del relativo diritto fondamentale, che trova protezione nell’art. 6 CEDU.

Nondimeno, nel caso qui in esame, non è una interpretazione giurisprudenziale improntata a eccessivo rigore formale a costituire ostacolo all’accesso alla giustizia, bensì, come detto, è lo stesso legislatore a dettare la causa di inammissibilità dell’appello.

Nel caso in esame, infatti, la disposizione che commina la sanzione di inammissibilità: (i) persegue uno scopo legittimo (posto che con essa si persegue il miglioramento dell’efficienza del sistema giudiziario); (ii) commina la sanzione di inammissibilità in modo chiaro e, dunque, prevedibile per l’interessato; (iii) non pone ostacoli di natura procedurale eccessivamente rigorosi per l’esercizio del diritto di impugnazione (posto che, per non incorrere nella conseguenza della inammissibilità, è sufficiente rispettare la procedura per il deposito telematico, adeguatamente pubblicizzata e richiedente una infrastruttura tecnologica accessibile a tutti); (iv) determina conseguenze non sproporzionate in caso di violazione delle regole procedurali (considerato che è pressoché inevitabile che il mancato rispetto delle forme previste per l’esercizio del diritto di impugnazione determini l’impossibilità di esaminare il contenuto di quest’ultima).

Deve pertanto escludersi che, nel caso in esame, l’interpretazione della Corte di appello – strettamente aderente al dato letterale della legge – abbia determinato violazioni dell’art. 6 CEDU.

A cura di Devis Baldi