La pronuncia in commento origina da un’ordinanza del Tribunale di Pisa, che respinge l’opposizione a Decreto Ingiuntivo proposta dal cliente di due avvocati contro il D.I. con cui gli era stato ingiunto il pagamento in favore di tali avvocati dei loro onorari, dovuti per il patrocinio reso in un giudizio in cui il cliente era stato convenuto con azione di responsabilità quale ex presidente del cda di una società fallita.
Contro l’ordinanza il cliente propone ricorso per cassazione, lamentando, fra l’altro, la violazione del codice del consumo, per avere il Tribunale di Pisa disatteso la sua eccezione, secondo cui detto Tribunale sarebbe stato incompetente; essendo invece competente, in base alla regola del foro del consumatore, il Tribunale di Roma, città nella quale egli risiedeva al tempo del conferimento dell’incarico.
La Corte, tuttavia, rigetta il motivo e il ricorso in base alla giurisprudenza della Corte europea di giustizia, secondo la quale l’amministratore di una società, così come il socio che abbia una partecipazione notevole al capitale sociale, può essere considerato imprenditore (in tal senso vengono richiamate anche CGUE 74/2015; Cass. 1666/2020; Cass. 32225/2018; Cass. 780/2016).
In particolare, aggiunge la Corte che non vi è differenza, dal punto di vista delle esigenze di tutela che il codice del consumo mira ad assicurare (ossia la situazione d’inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda il potere nelle trattative e in particolare il grado di informazione), tra la posizione di chi si rivolga all’avvocato per essere tutelato in un giudizio inerente all’attività professionale in essere e chi si rivolga all’avvocato per essere tutelato in un giudizio inerente all’attività professionale ormai cessata al momento del conferimento dell’incarico difensivo.
Ciò, in quanto sussiste il collegamento funzionale tra oggetto del mandato professionale conferito dal cliente all’avvocato e l’attività professionale del cliente, pur se detta attività non era più in essere al momento del conferimento.
A cura di Stefano Valerio Miranda