Nella pronuncia in commento il CNF conferma la decisione assunta dal competente CDD, che aveva comminato alla professionista incolpata la sanzione della sospensione per mesi otto dall’esercizio della professione per avere la stessa violato l’art. 68, co. 5 CDF poichè, dover rivestito il ruolo di curatrice speciale di una minore in una procedura dinnanzi al Tribunale per i Minorenni, aveva in seguito assunto la difesa della madre nel procedimento per la separazione dei congiungi dinnanzi al competente Tribunale Ordinario. Nel respingere le doglianze della collega, il CNF chiarisce come la ratio della sopra richiamata norma sia proprio quella di evitare che chi ha assistito un minore in una controversia familiare, in un momento successivo alla difesa del minore, assuma quella di uno dei genitori. La norma mira infatti a sanzionare la condotta dell’avvocato che, dopo aver assistito un minore in una causa di natura familiare, assuma successivamente la difesa di uno dei genitori e questo non solo per il potenziale conflitto di interessi, ma anche per la posizione privilegiata che il legale può avere, anche solo in astratto, per le informazioni ricevute, oltre che per essersi potuto confrontare direttamente con il minore sulle circostanze oggetto di causa, attività al contrario assolutamente preclusa ai difensori dei genitori nelle controversie familiari. Sotto diverso profilo viene inoltre evidenziato come i due procedimenti, quantomeno per quanto riguarda affidamento e modalità di esercizio della frequentazione della minore condividono petitum e parti e, pertanto, chi ha curato gli interessi del minore, quale curatore/difensore davanti al TM, non può in alcun modo difendere uno dei genitori di fronte al Giudice ordinario.
A cura di Elena Borsotti