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giurisprudenza

Non costituisce caso di forza maggiore idoneo a suffragare la restituzione nel termine la malattia invalidante dell’avvocato se l’evento si è verificato due giorni prima della scadenza per impugnare (Cass., Sez. II Pen., 3 gennaio 2017, n. 214)

Nella sentenza in commento, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in tema di legittimo impedimento del legale nello svolgere l’attività difensiva.

Il caso de quo riguarda un avvocato che, non avendo depositato tempestivamente appello, proponeva istanza di restituzione dei termini, a mente dell’art. 175 c.p.c., deducendo di aver contratto una “lombosciatalgia acuta”.

La Corte d’Appello rigettava l’istanza; proponeva l’avvocato ricorso per Cassazione, dolendosi del fatto che la patologia gli aveva impedito l’espletamento di ogni attività.

Sposando la tesi della Corte territoriale la Suprema Corte afferma che, nel caso specifico, l’evento invalidante, sebbene in astratto possa fondare la richiesta della restituzione in termini, non costituisce causa di forza maggiore, poiché, come da certificato allegato a sostegno dell’istanza, la malattia si sarebbe manifestata soltanto due giorni prima della scadenza del termine di quarantacinque giorni per proporre il gravame.

Non si è pertanto dimostrato diligente l’avvocato usando gli ultimi due giorni per proporre appello, poiché qualsiasi contrattempo avrebbe vanificato un’attività così sensibile in vista di un’eventuale condanna dell’imputato.

La Seconda Sezione Penale, da ultimo, mette in evidenza che l’avvocato in realtà aveva presentato l’appello proprio durante il periodo di malattia, con ciò evidenziando che la lombosciatalgia non gli aveva affatto impedito di svolgere l’attività difensiva.

A cura di Elena Parrini