Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Non sempre è nulla la citazione in caso di errata indicazione della data dell’udienza (Cass., sez. VI, Ord., 18 gennaio 2021, n. 709)

La nullità della citazione per omessa indicazione dell’udienza di comparizione si verifica solo nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o quando, per la sua incompletezza, risulti tanto incerta da non rendere possibile al destinatario dell’atto individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare. Fuori di detti casi la citazione deve essere considerata valida.

Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza in commento.

La ricorrente, caduta in una buca aperta sul manto stradale, aveva riportato lesioni personali ed aveva citato la Provincia al fine di avere il risarcimento dei danni. Il giudizio di primo grado, davanti al Giudice di Pace, ha visto la condanna dell’Ente convenuto al risarcimento che ha quindi impugnato la sentenza eccependone la nullità per il fatto che la data di comparizione indicata in citazione era errata poichè anteriore a quella di notifica della stessa citazione.

Questa eccezione è stata accolta dal Tribunale in sede di appello che ha dichiarato la nullità della sentenza.

La ricorrente contesta la sentenza richiamando un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui qualora l’errata indicazione della data in citazione sia facilmente riconoscibile, ossia se il convenuto usando l’ordinaria diligenza può accorgersi dell’errore, allora non va dichiarata la nullità della citazione.

Nel caso di specie l’errore era facilmente riconoscibile, essendosi trattato di un refuso nella indicazione dell’anno (14.1.2010), anzichè 14.1.2011) facilmente verificabile accedendo al sito giustizia.it.

La Corte ha ritenuto detto motivo fondato rilevando che la nullità della notifica non si può concretizzare ogni qualvolta l’errore, così grossolano nella sua intrinsecità, possa essere immediatamente riconoscibile.

Nella fattispecie de qua, la Suprema Corte ha evidenziato come l’indicazione della data dell’udienza, precedente alla data della notifica, sia da ritenersi palesemente errata e comporti il fatto che il soggetto citato in giudizio debba attivarsi per conoscere la data della stessa, verificandola grazie al numero di ruolo, se già presente, oppure prendendo contatti con il legale che ha predisposto la notifica.

Deve quindi prevalere il dovere di lealtà processuale di cui all’art. 88 c.p.c che impone un atteggiamento corretto delle parti e dei loro difensori, non indirizzato a sfruttare banali errori della controparte per non ridurre un processo in una diatriba inutile.

La Corte ha pertanto cassato la sentenza con rinvio al medesimo Tribunale in diversa composizione.

A cura di Corinna Cappelli