Un Avvocato è stato condannato da un Tribunale di primo grado alla pena di anni sette di reclusione all’esito del procedimento penale che lo vedeva imputato per molteplici e gravi fattispecie di bancarotta in concorso con altri soggetti ai danni di una pluralità di società.
Pertanto il CDD, presso il quale era già incardinato il procedimento disciplinare scaturito dalla vicenda oggetto del già menzionato procedimento penale, avviava il sub-procedimento cautelare ex art. 60 della Legge Professionale, all’esito del quale irrogava la sanzione della sospensione cautelare dell’esercizio della professione forense per la durata di otto mesi.
Proponeva ricorso presso il CNF contro la suddetta decisione cautelare il professionista incolpato incentrato, in particolare, sulla mancanza del c.d. strepitus fori e sul ne bis in idem.
Nel rigettare il ricorso, il CNF evidenziava anzitutto che l’esistenza della sentenza penale di condanna, la assoluta gravità e la pluralità dei fatti e la loro inerenza con l’esercizio dell’attività professionale, oltre che l’eco mediatica dei medesimi, collocano il comportamento di cui è accusato l’incolpato in una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione, non solo nello stretto ambiente professionale, di per sé dotato di recettori adeguati e consapevoli, ma anche e soprattutto nell’ambito più vasto dell’opinione pubblica e la Suprema Corte (cfr. SS.UU., Sentenza n. 10740 del 22 aprile 2021) ha poi ritenuto che lo strepitus fori possa essere determinato, in caso di sentenza di condanna penale, anche dalla naturale diffusività della notizia procurata dalla pubblicità del dibattimento. Quel che rileva è proprio l’attualità dello strepitus fori anche se verificatasi dopo molto tempo dall’accadimento dei fatti e/o dall’eventuale inizio del relativo procedimento disciplinare.
Per ciò che concerne il profilo del ne bis in idem, il CNF ha ritenuto sufficiente riportarsi ad altra sentenza resa su una fattispecie concreta del tutto simile a quella in esame, dove è stata esclusa la sussistenza della violazione del principio del ne bis in idem, ritenendosi che la sentenza di condanna penale, in relazione alla quale il CDD ha emesso la sospensione cautelare, costituisca un “fatto nuovo” rispetto ad altre circostanze già vagliate in precedenza dagli organi di disciplina e non ritenute tali da giustificare l’emissione della misura interinale (cfr. CNF, sentenza del 12 aprile 2018, n. 29).
Dunque, il CDD ha provveduto legittimamente sulla scorta di un provvedimento – la sentenza di primo grado – mai prima esaminato e riferito alla circostanza del tutto nuova della condanna penale e della successiva eco mediatica dei fatti comprovata dagli articoli di stampa trasmessi dal COA.
Peraltro, prosegue il CNF, non vi sarebbe violazione del ne bis in idem neanche nel caso in cui venissero emesse due misure cautelari dall’organo di disciplina in relazione ai medesimi fatti di rilevanza disciplinare, ma basate su due presupposti diversi, a condizione che il cumulo della durata dei due provvedimenti interinali non superi la misura massima (complessiva) di un anno prevista dalla legge professionale ex art. 60, comma 2 (cfr. SS.UU. Sentenza n. 26148 del 03/11/2017).
Quanto, invece, al diverso profilo dell’asserita violazione del ne bis in idem in conseguenza di una misura cautelare interdittiva adottata in sede penale e di una sospensione cautelare emessa dall’organo di disciplina forense, ha ritenuto il CNF che la suddetta possibilità sia desumibile dal combinato disposto dell’art.29, comma 1, lettera c, del Regolamento CNF n. 2/2014, secondo il quale “la durata della pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio della professione e/o di quella cautelare interdittiva inflitte all’avvocato dall’autorità giudiziaria è computata nella durata della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione” e dell’art. 35, comma 6, del medesimo Regolamento secondo il quale “Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto al quale, per il medesimo fatto, sia stata applicata la sospensione cautelare, il Consiglio dell’Ordine determina d’ufficio senza ritardo la durata residua della sanzione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato” (c.d. scomputo, dalla sanzione disciplinare della sospensione, del periodo presofferto di sospensione cautelare disposta sia dall’organo di disciplina forense sia dall’autorità giudiziaria penale).
Il CNF rileva altresì – ad avviso dello scrivente travisando per vero quanto stabilito dalle SS.UU, con la sentenza n. 29878 del 20/11/2018 ove si è affermato che la doppia affermazione di responsabilità, in sede penale ed amministrativa, è conforme ai principi della CEDU e non viola il ne bis in idem – come, la possibilità che la sospensione cautelare emessa dal CDD e la misura cautelare interdittiva adottata dall’autorità giudiziaria penale determinino un periodo complessivo di sospensione dall’esercizio della professione superiore ai dodici mesi previsti dall’art. 60 della legge professionale è la conseguenza del fatto per cui i due procedimenti (penale e disciplinare), così come le misure cautelari interdittive dagli stessi previste, hanno natura, presupposti e finalità del tutto differenti. Il travisamento di quanto stabilito dai giudici di legittimità sta, appunto, nel fatto che il giudizio cautelare dovrebbe prescindere dall’accertamento della responsabilità dell’incolpato.
Infine, chiarisce il CNF, la sentenza del CDD non viola l’art. 60 della Legge Professionale neppure perché adottata in virtù di una sentenza penale di condanna non ancora passata in giudicato. Su questo tema, ritiene infatti il CNF di aderire all’orientamento espresso dalle S.U. della Corte di Cassazione con la sentenza n. 26148 del 03/11/2017 e secondo il quale: “la condanna a pena detentiva non inferiore a tra anni … è quella di primo grado, in quanto l’art. 60, comma 1, della l. n. 247 del 2012, non richiede a tal fine l’irrevocabilità della sentenza, in conformità alla “ratio” della misura di intervenire in via urgente in ipotesi di rilevante gravità, che sarebbe vanificata ove fosse necessario un previo accertamento irretrattabile della responsabilità penale, poiché la sospensione costituirebbe un’inutile duplicazione della sanzione disciplinare e non assolverebbe alla funzione di tutela dell’immagine della categoria professionale degli avvocati nel momento dello “strepitus fori” e, quindi, all’atto del verificarsi della lesione”.
Dunque, per l’ammissibilità della nuova sospensione cautelare non è necessario che le condanne penali di cui agli artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n.2/2014 siano definitive, in quanto ciò contrasterebbe con la ratio della misura cautelare stessa, la quale è estranea al giudizio prognostico sulle responsabilità dell’incolpato (cfr. CNF, sentenza n. 11 del 25gennaio 2021).
A cura di Devis Baldi