La pronuncia in evidenza scaturisce da una considerazione di rispetto della coerenza interna del sistema normativo incentrato sulla regola dell’assunzione, a carico dello Stato, degli oneri afferenti al patrocinio del non abbiente. Di conseguenza, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il terzo comma dell’art. 131, del D.P.R. 115/2002, nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano previamente oggetto di intimazione di pagamento e successivamente, eventualmente, prenotati a debito, anziché direttamente anticipati dall’erario.
A cura di Raffaella Bianconi