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Il giudice, nella liquidazione dei compensi dell’avvocato posti a carico della parte soccombente, non ha l’obbligo di specifica motivazione se la riduzione dei valori medi tabellari resta nei limiti fissati dalla norma; la maggiorazione di cui all’art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 non è obbligatoria, deve essere espressamente chiesta e deve rappresentare una effettività utilità per il giudice (Cass., Sez. Lav., Ord., 30 ottobre 2025, n. 28749)

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giurisprudenza
27/11/2025