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giurisprudenza

Pensione avvocato: contano gli ultimi quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto (Cass., Sez. Lav., 3 giugno 2011, n. 12136)

Con la sentenza in commento, i giudici di legittimità si sono pronunciati, analizzato il ricorso di un collega pensionato, il quale impugnava la sentenza della Corte d’Appello di Roma per violazione dell’art. 2 della Legge n. 576/80 come sostituito dall’art. 1 Legge 141/96 sulla ‘riforma del sistema previdenziale forense’. L’Avvocato era stato iscritto alla cassa Forense per 24 anni, nel 1981 si era cancellato per riscriversi nel 1988 ed infine si era vista riconosciuta l’ammissione alla pensione diretta dal 1993. Questi contestava che il significato della suddetta norma di riferimento andasse interpretato come “gli ultimi quindici anni di effettivo esercizio dell’attività professionale”. La Corte di Cassazione, nel confermare la sentenza della Corte di Appello di Roma, cristallizza il principio ai sensi del quale per la determinazione dell’entità della pensione del professionista si computano, ai sensi delle dichiarazioni IRPEF, i dieci redditi più alti dell’ultimo quindicennio. La Suprema Corte statuisce ciò sottolineando che in merito all’art. 2, Legge 576/80, come sostituita dall’art. 1, Legge 141/96 “stante l’inequivoco significato proprio delle parole usate, la locuzione ‘quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione’, indica le annualità, non necessariamente anche di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa di previdenza, antecedenti l’epoca di maturazione del diritto".

A cura di Lapo Mariani