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giurisprudenza

Per poter costituire una nullità il vizio di forma deve corrispondere ad un vizio di sostanza (Cass., Sez. VI Pen., 6 luglio 2010, n. 27088)

Il difensore riceveva personalmente sul proprio cellulare dal Tribunale del Riesame una telefonata che lo avvisava della fissazione di una udienza per il successivo 21 gennaio. Riceveva poi anche un telegramma di conferma che, per il medesimo procedimento, specificava invece come data il 19 gennaio.
Il collega eccepisce una violazione di legge ex art. 178 c.p.p. per omesso avviso dell'udienza, ritenendo verificatasi una nullità assoluta.
Statuisce la Corte di Cassazione che la nullità è inesistente.
La Corte sostiene infatti che di fronte alla contraddittorietà dei due avvisi il difensore, pur non attribuendogli un dovere immediato di attivarsi con le cancellerie, avesse di fronte due sole strade ragionevoli: presentarsi il 19 oppure il 21. Di fronte a tale bivio egli però trovava un diverso "viottolo" non presentandosi a nessuna delle due date così predisponendosi, dice la Corte, eventuale profilo di nullità.
Afferma la Corte, riferendosi a ordinanza della Corte Costituzionale (8-10 maggio 2000), solo quando il vizio di forma risponda ad un vizio di sostanza non emendabile con ordinaria diligenza esso potrà tramutarsi in una nullità.
Per curiosità, il Procuratore Generale aveva concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

A cura di Giacomo Passigli

Allegato:
27088-2010