La pronuncia in commento affronta il tema della corretta comunicazione della qualifica professionale da parte del praticante avvocato.
Il CNF ribadisce che il praticante ha il dovere di presentarsi al pubblico in modo chiaro, trasparente e veritiero, evitando qualsiasi espressione che possa far credere di essere già un avvocato iscritto all’albo.
Nel caso di specie, difatti, è stato ritenuto scorretto l’utilizzo, da parte di un giovane praticante, della sigla “p. Avv.” e della dicitura “studio legale” nella propria carta intestata ed in alcuni scritti difensivi, in quanto locuzioni facilmente interpretabili come abbreviazione di “avvocato”, idonee ad indurre in errore i clienti sulla reale qualifica del professionista e sul fatto che il praticante eserciti la professione in modo autonomo, circostanze entrambe non corrispondenti alla realtà.
Secondo il CNF, la disciplina professionale sul punto è, infatti volta a tutelare, da un lato, i cittadini, che devono poter conoscere con certezza il titolo di chi offre assistenza legale e, dall’altro, il prestigio ed il decoro della professione forense.
Per tale ragione, anche comportamenti che possono sembrare solo formali assumono rilievo disciplinare quando sono idonei a creare incertezza.
Sulla base delle suddette argomentazioni, il CNF ha quindi confermato la responsabilità disciplinare del praticante e la sanzione della sospensione per 6 mesi dall’esercizio della professione già applicata dal CDD, ribadendo che ogni professionista deve utilizzare esclusivamente qualifiche e denominazioni corrispondenti al proprio effettivo status.
A cura di Costanza Innocenti