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giurisprudenza

Prova testimoniale ex art. 2721 c.c.: l’inammissibilità deve essere eccepita in sede di assunzione della prova o nella prima difesa successiva (Cass., Sez. II, Ord., 25 agosto 2021, n. 23431)

Con la pronuncia in commento la Cassazione si esprime sull’ammissibilità della prova orale relativamente all’avvenuto versamento di somme di importo superiore a quello previsto dall’art. 2721 c.1 c.c..

L’avvocato – ricorrente incidentale nel procedimento in oggetto – tra le varie censure mosse alla sentenza di appello, riteneva che il giudice dell’impugnazione avesse errato nell’ammettere la testimonianza richiesta dalla controparte relativamente al pagamento dei compensi professionali (pari nel caso di specie a circa 4.000,00 Euro), stante, a suo dire, la violazione dei limiti di cui agli artt. 2721, 2724 e 2726 c.c.

La Cassazione ha rigettato però le doglianze dell’avvocato ricorrente incidentale ritenendo che la deroga prevista dall’art. 2721 comma 2 c.c. sia assolutamente ricorrente e, quindi, che sia da ritenersi ammissibile il superamento del limite di cui al comma 1. La Suprema Corte ha, peraltro, argomentato anche in merito alla circostanza che l’avvocato, nel proprio ricorso, non avesse dedotto e dimostrato di aver tempestivamente eccepito l’eventuale inammissibilità della prova orale per ritenuto superamento dei limiti di valore. Infatti, a parere della Corte, la norma in esame pone un limite dettato nell’esclusivo interesse delle parti e non di ordine pubblico: pertanto, qualora i limiti normativi vengano superati è onere della parte interessata eccepire tempestivamente l’inammissibilità (in sede di assunzione della prova o nella prima difesa successiva). In difetto di eccezione tempestiva la nullità relativa verrebbe irrimediabilmente sanata.

A cura di Sofia Lelmi