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giurisprudenza

Quando il giudice cautelare non può svolgere anche il ruolo di giudice dell’udienza preliminare: la Corte costituzionale si pronuncia sull’incompatibilità endoprocessuale delle due funzioni giudicanti (Corte Cost., Sent. 30 dicembre 2025, n.212)

Con la sentenza del 30 dicembre 2025, la Corte costituzionale è tornata ad affrontare la disciplina dell’incompatibilità endoprocessuale, con specifico riferimento al rapporto tra le funzioni esercitate dal giudice in sede di udienza preliminare e quelle precedentemente svolte in sede di misure cautelari personali.

In particolare, veniva sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2 (sulla c.d. incompatibilità orizzontale”) del codice di procedura penale, “nella parte in cui non prevede l’incompatibilità con la funzione di giudice dell’udienza preliminare nel processo penale a carico degli imputati maggiorenni, del giudice che si sia pronunciato in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell’imputato nell’ambito del procedimento di appello di cui all’art. 310 cod. proc. pen., qualora la pronuncia abbia riguardato aspetti non meramente formali del provvedimento impugnato”.

Nel caso di specie, il giudice a quo rappresentava di essere chiamato a decidere sulla dichiarazione di ricusazione proposta nei confronti del giudice dell’udienza preliminare, fondata sulla circostanza che quest’ultimo si era già pronunciato, quale componente del Collegio, sull’appello proposto avverso l’ordinanza con cui era stata disposta la misura cautelare personale nei confronti dell’imputato. La Corte ricorda come la disciplina dell’incompatibilità del giudice trovi la propria ratio nella salvaguardia dei principi di terzietà e imparzialità, volti ad evitare che il giudicante possa pronunciarsi condizionato dalla c.d. “forza della prevenzione”, ossia dalla tendenza a confermare una decisione già assunta, sulla base di valutazioni precedentemente espresse in ordine alla medesima res iudicanda, attraverso una pregressa attività di carattere “pregiudicante”. In tale prospettiva, alla luce dell’art. 34, comma 2, c.p.p., l’udienza preliminare si colloca oggi tra i momenti di “giudizio”, in considerazione dell’evoluzione normativa che ne ha progressivamente rafforzato la funzione valutativa, sino a renderla una fase centrale nell’accertamento del fatto contestato e nel controllo dell’operato del pubblico ministero. Ne consegue che, con specifico riferimento al carattere pregiudicante del giudizio cautelare, la giurisprudenza costituzionale, a partire dalla sentenza n. 432 del 1995, ha chiarito come anche le misure incidenti sulla libertà personale, comportino inevitabilmente una valutazione prognostica sulla responsabilità dell’imputato, pienamente idonea ad incidere sulle successive funzioni decisorie del medesimo giudice.

Sulla base di tali argomentazioni, i giudici della Corte costituzionale hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, c.p.p., e in via consequenziale ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui non prevede(va) l’incompatibilità con la funzione di giudice dell’udienza preliminare del magistrato che, quale componente del tribunale del riesame o dell’appello, si sia già pronunciato su aspetti non meramente formali dell’ordinanza applicativa di una misura cautelare personale nei confronti dell’indagato o dell’imputato.

A cura di Brando Mazzolai