Il termine di prescrizione di cinque anni dell'azione disciplinare dell'Ordine nei confronti dei propri iscritti non decorre nel caso in cui sia iniziato, a carico dell'incolpato, un procedimento penale, e tale effetto interruttivo permane per tutto il tempo in cui il procedimento penale abbia corso. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, sezione III civile, con la sentenza n. 10517 del 07/05/2009. Il motivo del contendere stava nel fatto che un medico era stato sottoposto a procedimento penale nel 1995, conclusosi con sentenza definitiva nel 2005. L'Ordine presso il quale il medico era iscritto aveva aperto il procedimento disciplinare nel 1995, e l'aveva tenuto sospeso in attesa dell'esito del giudizio penale. Poi, quando nel 2005 il penale si è concluso, ha celebrato il procedimento disciplinare. Ebbene, il medico ha sostenuto che il procedimento dell'Ordine fosse oramai prescritto perchè era stato superato il termine di cinque anni, ma la Cassazione ha ricordato che se è pendente un procedimento penale, il termine non decorre dalla commissione del fatto, ma da quando il processo penale si conclude. Diversamente opinando, infatti, da un canto, considerati i tempi del procedimento penale, l'azione disciplinare sarebbe il più delle volte già prescritta prima ancora della sua materiale proposizione, e, dall'altro, la norma di cui al D.P.R. n. 221/1950, art. 44, risulterebbe del tutto inapplicabile, poichè essa impone, in concreto, all'Ordine di attendere l'esito e le valutazioni del giudice penale, così subordinando l'azione disciplinare alla conclusione del procedimento penale.
A cura di Enea Baronti