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giurisprudenza

Regolare la notifica via PEC nei confronti della società cancellata dal registro delle imprese se l’indirizzo è ancora attivo (Cass., Sez. I, Ord. 12 febbraio 2020, n. 3443)

La Corte ha rilevato la validità della notifica dell’istanza di fallimento eseguita all’indirizzo di posta elettronica certificata di una società cancellata dal registro delle imprese.

Una Srl, dichiarata fallita entro l’anno dalla cancellazione, proponeva reclamo alla Corte d’Appello per contestare la ritualità della notifica dell’istanza di fallimento e del decreto di convocazione effettuata alla casella pec pur dopo la cancellazione dal registro delle imprese.

Il Giudice di secondo grado rigettava il reclamo precisando che alla società cancellata entro l’anno si applica per fictio iuris la disciplina prefallimentare prevista per la società non cancellata. Pertanto, gli incombenti per la convocazione del fallendo sono regolati all’art. 15 comma 3 L.Fall. con conseguente validità della notifica dell’istanza e del decreto di convocazione fatti alla casella pec che -alla data della notifica- risultava ancora attiva e riferibile alla società.

La Srl ricorreva quindi in Cassazione censurando la decisione della corte territoriale sotto due profili.

In primo luogo, riteneva la Srl che la Corte avrebbe errato nell’equiparare le sorti della sede sociale della società cancellata con quelle della casella pec che invece non può più ritenersi riferibile ad una compagine sociale ormai estinta, giacchè la cancellazione della società fa venir meno il rapporto contrattuale sotteso all’apertura di detta casella.

Sempre per questa ultima ragione, riteneva altresì la ricorrente che la Corte avrebbe dovuto ritenere impossibile la notifica a mezzo pec con conseguente necessità di procedere alla notifica personalmente preso la sede della società.

La Corte di Cassazione esamina insieme i due motivi di ricorso ritenendoli entrambi infondati.

In particolare, sottolinea la Suprema Corte, l’art. 15 comma 3 L. Fall. nell’introdurre una disciplina speciale rispetto a quella generale dettata per le notificazioni degli atti processuali, intende coniugare le finalità del diritto di difesa dell’imprenditore con le esigenze di specialità e speditezza tipiche della procedura concorsuale.

Il diritto di difesa del debitore resta adeguatamente garantito dal duplice meccanismo di ricerca previsto dalla norma sopra citata.

Ciò premesso, la Corte rileva poi che in via eccezionale l’art. 10 L. Fall. prevede la possibilità che una società sia dichiarata fallita entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese.

Pertanto, poiché in ambito concorsuale la società cancellata non perde la propria capacità processuale, allora nel medesimo ambito opera nei confronti della medesima la disciplina speciale prevista dall’art. 15 comma 3 per la notificazione dell’istanza di fallimento, da cui consegue che le informazioni note tramite il registro delle imprese mantengano la loro funzione pubblicitaria delle modalità di reperimento dell’imprenditore.

Dunque, entro l’anno dalla cancellazione, resta valida la notifica a mezzo pec nei confronti della società non essendosi l’imprenditore curato di rivolgere un’espressa richiesta di chiusura del contratto al gestore della casella di posta elettronica certificata, tanto più che la disattivazione dell’indirizzo non costituisce effetto automatico della cancellazione dal registro delle imprese.

La Corte respinge accoglie quindi il ricorso.

 

 

La Corte ha rilevato la validità della notifica dell’istanza di fallimento eseguita all’indirizzo di posta elettronica certificata di una società cancellata dal registro delle imprese.

Una Srl, dichiarata fallita entro l’anno dalla cancellazione, proponeva reclamo alla Corte d’Appello per contestare la ritualità della notifica dell’istanza di fallimento e del decreto di convocazione effettuata alla casella pec pur dopo la cancellazione dal registro delle imprese.

Il Giudice di secondo grado rigettava il reclamo precisando che alla società cancellata entro l’anno si applica per fictio iuris la disciplina prefallimentare prevista per la società non cancellata. Pertanto, gli incombenti per la convocazione del fallendo sono regolati all’art. 15 comma 3 L.Fall. con conseguente validità della notifica dell’istanza e del decreto di convocazione fatti alla casella pec che -alla data della notifica- risultava ancora attiva e riferibile alla società.

La Srl ricorreva quindi in Cassazione censurando la decisione della corte territoriale sotto due profili.

In primo luogo, riteneva la Srl che la Corte avrebbe errato nell’equiparare le sorti della sede sociale della società cancellata con quelle della casella pec che invece non può più ritenersi riferibile ad una compagine sociale ormai estinta, giacchè la cancellazione della società fa venir meno il rapporto contrattuale sotteso all’apertura di detta casella.

Sempre per questa ultima ragione, riteneva altresì la ricorrente che la Corte avrebbe dovuto ritenere impossibile la notifica a mezzo pec con conseguente necessità di procedere alla notifica personalmente preso la sede della società.

La Corte di Cassazione esamina insieme i due motivi di ricorso ritenendoli entrambi infondati.

In particolare, sottolinea la Suprema Corte, l’art. 15 comma 3 L. Fall. nell’introdurre una disciplina speciale rispetto a quella generale dettata per le notificazioni degli atti processuali, intende coniugare le finalità del diritto di difesa dell’imprenditore con le esigenze di specialità e speditezza tipiche della procedura concorsuale.

Il diritto di difesa del debitore resta adeguatamente garantito dal duplice meccanismo di ricerca previsto dalla norma sopra citata.

Ciò premesso, la Corte rileva poi che in via eccezionale l’art. 10 L. Fall. prevede la possibilità che una società sia dichiarata fallita entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese.

Pertanto, poiché in ambito concorsuale la società cancellata non perde la propria capacità processuale, allora nel medesimo ambito opera nei confronti della medesima la disciplina speciale prevista dall’art. 15 comma 3 per la notificazione dell’istanza di fallimento, da cui consegue che le informazioni note tramite il registro delle imprese mantengano la loro funzione pubblicitaria delle modalità di reperimento dell’imprenditore.

Dunque, entro l’anno dalla cancellazione, resta valida la notifica a mezzo pec nei confronti della società non essendosi l’imprenditore curato di rivolgere un’espressa richiesta di chiusura del contratto al gestore della casella di posta elettronica certificata, tanto più che la disattivazione dell’indirizzo non costituisce effetto automatico della cancellazione dal registro delle imprese.

La Corte respinge accoglie quindi il ricorso.

A cura di Corinna Cappelli