Il presente giudizio di Cassazione nasce da un’opposizione fatta da un Avvocato ad un decreto di liquidazione dei suoi compensi quale difensore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, lamentando la violazione della disciplina in materia di minimi tariffari.
Il Tribunale competente accoglieva l’opposizione ma compensava le spese processuali richieste dall’opponente in considerazione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero della Giustizia intimato.
Avverso tale decisione l’Avvocato promuoveva quindi ricorso per Cassazione lamentando l’illegittima compensazione delle spese.
La Corte, con Ordinanza n. 21277 del 2022, accoglieva il ricorso e rinviava la causa al Tribunale competente per la regolamentazione delle spese di lite, anche del giudizio di legittimità.
Il Presidente delegato del Tribunale rideterminava così i compensi corrisposti, riconoscendo all’Avvocato, vittorioso all’esito del procedimento ex art. 170 t.u.s.g., le spese processuali sostenute nel giudizio definito con l’ordinanza cassata, nonché le spese processuali del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c.
Tuttavia, contro quest’ultima decisione l’Avvocato proponeva un ulteriore ricorso in Cassazione lamentando, stavolta:
1) che il giudice del rinvio aveva omesso di indicare le ragioni per cui il valore della lite era stato determinato solo sull’importo del decisum, limitato al compenso percepito, ad esclusione delle spese generali (pari al 12,5% calcolato sul compenso), del CPA e dell’IVA, che avrebbero portato il valore complessivo della causa allo scaglione di valore superiore sul quale, poi, dover determinare i compensi secondo le Tabelle di cui al D.M. n. 55/2014;
2) che il giudice del rinvio aveva omesso di motivare in ordine alle ragioni per le quali non era stato riconosciuto l’aumento del compenso ai sensi dell’art. 4 , comma 1-bis, d.m.n. 55/2014 (pari al 30% del compenso) per l’utilizzo dei collegamenti ipertestuali. Precisava l’Avvocato ricorrente che il Giudice, sia nel caso di esito positivo che negativo in merito alla valutazione del riconoscimento dell’aumento in esame, è comunque tenuto a motivare le ragioni della sua decisione.
Ebbene, la Corte di Cassazione, in ragione dell’apprezzamento nomofilattico sulla questione relativa all’individuazione del valore della causa, ha rinviato la trattazione in pubblica udienza per la discussione orale e la conseguente decisione.
A cura di Devis Baldi