La pronuncia in questione trae origine dall’incarico conferito nel lontano 1996 da uno studente a un avvocato di proporre un ricorso al TAR Lazio al fine di ottenere l’annullamento degli atti normativi e amministrativi ostativi all’immatricolazione al I anno del corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria.
Successivamente all’accoglimento dell’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, nel 1999 entrava in vigore la L. n. 264 del 1999 che all’art. 5 c.1 prevedeva la regolare iscrizione al corso de quo degli studenti che avevano ottenuto in precedenza detta ordinanza di sospensione e quindi l’immatricolazione con riserva, come lo studente in questione.
Senonché, il ricorso al TAR era rimasto pendente e, quindi, decorso il decennio di pendenza, era stato dichiarato perento con decreto di perenzione del 2010.
Nel 2017 l’avvocato, non essendo stato pagato, chiedeva e otteneva dal Tribunale di Bolzano decreto ingiuntivo nei confronti del proprio cliente, che tuttavia veniva revocato all’esito di giudizio di opposizione, per essere ritenuto decorso il termine decennale di prescrizione ordinaria a decorrere dall’entrata in vigore della legge sopra menzionata (come eccepito dall’opponente).
Confermata detta sentenza anche dalla Corte d’Appello di Trento, l’avvocato ricorreva in Cassazione sostenendo che il dies a quo del termine di prescrizione (in assenza di una precedente rinuncia o revoca del mandato) fosse da individuarsi nel provvedimento di perenzione del 2010, mentre sarebbe stata irrilevante la soddisfazione con legge dell’interesse sostanziale del cliente, persistendo un suo interesse processuale, rappresentato dalla chiusura del procedimento senza una condanna alle spese.
La S.C. rileva in primo luogo che, in tema di compensi professionali del difensore, l’elenco delle circostanze verificatesi le quali gli affari possono considerarsi terminati -di cui all’art. 2957 c.2 parte prima c.c. (ossia: decisione della lite, conciliazione delle parti e revoca del mandato), e da cui quindi incomincia a decorrere il termine di prescrizione sia presuntiva sia ordinaria- non è tassativo e chiuso, ma aperto, rientrandovi tutti gli eventi, dovuti a cause obiettive o subiettive, anche non processuali, che, comunque, facciano venire meno il rapporto tra cliente ed avvocato (quali ad esempio la morte del cliente o del difensore, la cessazione da parte di quest’ultimo dell’esercizio della professione, l’estinzione del processo o la rinuncia al mandato).
Tuttavia, aggiunge la Corte, l’evento in questione deve comportare inequivocabilmente la cessazione del rapporto di mandato fra difensore e cliente, rendendone con certezza impossibile o inutile la prosecuzione; in difetto, questo deve ritenersi vigente almeno fino all’adozione di un provvedimento del giudice che, in qualunque modo, definisca la lite, ben potendo tale provvedimento essere rappresentato da un decreto di perenzione di un giudizio amministrativo pronunciato ex art. 9 c.2 L. n. 205 del 2000.
Nel caso di specie, la sopravvenuta entrata in vigore della legge n. 264 del 1999, sanando la situazione del cliente, ha comportato la cessazione della materia del contendere, ma non ha chiuso il processo, suscettibile di essere proseguito ai fini di una statuizione sulle spese di lite.
Pertanto, conclude la Corte, il citato intervento normativo non può rappresentare da solo una vicenda che, in maniera univoca, possa indurre a considerare, secondo una valutazione di normalità, estinto il rapporto professionale; conseguentemente, la prescrizione del credito professionale in questione decorre, in mancanza del verificarsi di altre circostanze idonee, dalla data di pronuncia del decreto di perenzione del 2010 e non da quella antecedente di entrata in vigore della menzionata legge n. 264 del 1999.
Il ricorso è dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Trento, in diversa composizione, per la decisione delle questioni di merito non definite.
A cura di Stefano Valerio Miranda