Con la sentenza in commento il Consiglio Nazionale Forense ha preso in esame la posizione di un avvocato a cui è stata irrogata, dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza, la sanzione della cancellazione per aver violato con più comportamenti i disposti di cui al Codice Deontologico; in particolare: per non avere adeguatamente e tempestivamente informato la cliente dell'instaurazione e del proseguimento di un giudizio nonostante la sua volontà contraria (artt. 5, 6, 7 e 8); per aver offeso l'onore e la reputazione di una praticante usando un'espressione volgare e denigrante (art. 5); per aver chiesto ad un cliente un compenso professionale manifestamente sproporzionato rispetto alla prestazione effettuata (art. 43); ed infine per aver aggravato con onerose iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte in assenza di effettive ragioni di tutela della parte assistita (art. 49).
Il C.N.F. ha valutato eccessiva la sanzione inflitta dal Consiglio territoriale in quanto le violazioni, seppure gravi e reiterate, non rivestono un elevato grado di disvalore etico e deontologico tali da giustificare l'applicazione della radiazione o della cancellazione dall'albo. Ha, pertanto, disposto la sanzione della sospensione dall'esercizio professionale, comunque determinata nel massimo edittale di un anno.
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