L’art. 476 c.p.c. vieta il rilascio a favore della stessa parte di più copie in forma esecutiva del titolo se non per giusti motivi e previa autorizzazione del capo dell’ufficio o del Presidente del Tribunale.
Secondo la sentenza qui pubblicata la violazione di tale divieto costituisce, peraltro, una mera irregolarità che non incide sull’efficacia del titolo e della successiva esecuzione.
Infatti, sebbene lo scopo che ispira l’art. 476 c.p.c. sia quello di evitare che il medesimo creditore possa disporre di più copie in forma esecutiva del titolo ciò non impedisce al debitore di opporsi all’esecuzione laddove questa sia già stata intrapresa dallo stesso soggetto in forza del medesimo titolo.
A cura di Cinzia Frosali