La Corte affronta per la prima volta la questione, discussa in dottrina ed in giurisprudenza, circa l’obbligo della difesa tecnica nel procedimento introdotto dalla L. 6/2004 sull’amministrazione di sostegno.
La questione nasce dalla formulazione letterale dell’ultimo comma dell’art. 411 c.c., ove l’avverbio “direttamente” sembra lasciar intendere che il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno possa essere proposto senza il ministero di difensore.
La Corte muove dal presupposto di fondo su cui poggia l'istituto introdotto dalla L. 6/2004, ossia la generale capacità di agire dell’amministrato, rispetto alla quale il compito del Giudice Tutelare è limitato, in linea di principio, ad individuare gli atti in relazione ai quali ritiene necessario l’intervento dell’amministratore, senza peraltro determinare una limitazione generale della capacità di agire del beneficiario.
Pertanto, afferma la Corte, il ministero del difensore non apparirà necessario nelle ipotesi in cui l’emanando provvedimento di amministrazione debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti o categorie di atti in relazione ai quali si chiede l’intervento dell’amministratore; mentre la difesa tecnica apparirà necessaria nell’ipotesi in cui il provvedimento giudiziale incida su diritti fondamentali della persona attraverso la previsione di effetti, limitazioni e decadenze analoghe a quelle previste per l’interdetto e l’inabilitato.
Avv. Niccolò Andreoni