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giurisprudenza

Sull’annullabilità delle prove di esame di avvocato in caso di identità tra due elaborati scritti (TAR Sicilia, Catania, Ord., 13 ottobre 2010, n. 1300)

L’annullamento di un elaborato sul presupposto che il lavoro sia stato in tutto o in parte copiato da altro lavoro non può prescindere da un accertamento puntuale e rigoroso.
Con questa motivazione il T.A.R. Catania ha accolto l’istanza cautelare proposta da una candidata nel ricorso volto ad ottenere l’annullamento dei verbali con cui la Commissione per gli esami di abilitazione alla professione aveva annullato un elaborato scritto della ricorrente (parere di diritto penale) e ne aveva, quindi, disposto l’esclusione dalle prove orali.
Le censure della ricorrente, ad un primo sommario esame, sono state considerate fondate: il Giudice amministrativo, in particolare, ha ritenuto che la motivazione della Commissione – basata sull’apodittica affermazione che il compito della ricorrente conteneva “ampi passi del tutto identici all’elaborato di penale contenuto” nella busta relativa ad un altro candidato – non consentiva di appurare se la presunta identità andasse oltre la semplice preparazione sui medesimi testi, o la consultazione sui medesimi codici; inoltre risultava che l’elaborato penale, di cui si era sostenuta l’identità con quello svolto dalla ricorrente, era stato corretto da un’altra sottocomissione, senza che fosse parimenti annullato.
Ne è discesa la sospensione, in via cautelare, dei provvedimenti annullati, con conseguente obbligo, per la Commissione, di valutare nuovamente l’elaborato della candidata con una composizione diversa rispetto a quella della prima valutazione.

A cura di Andrea De Capua