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giurisprudenza

Sulla disciplina del computo dei termini: l’art. 155 cpc: è norma di carattere generale che si applica a tutti i termini (Cass., Sez. III, Ord., 12 agosto 2024, n. 22696)

Con la sentenza n. 22696 del 12 agosto 2024 la terza sezione della Corte di Cassazione si è pronunciata sulla disciplina del computo dei termini dettata dall’art. 155 c.p.c., confermando il proprio orientamento che riconosce valenza applicativa generale alla predetta norma.

La fattispecie in sintesi: il ricorrente / attore agiva dinanzi il G.D.P. per sentir accertare la responsabilità del conducente del veicolo / danneggiante nell’incidente stradale che li vedeva coinvolti e della sua compagnia assicurativa e la condanna al risarcimento dei danni.

La sentenza, totalmente favorevole al ricorrente / attore, veniva impugnata dalla compagnia assicurativa motivando l’impugnazione con la nullità degli atti di iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado, in ragione del fatto che la data indicata in citazione era quella del 15.11.2014 cui faceva seguito l’iscrizione a ruolo solo il 17.11.2014, così impedendo la verifica dell’iscrizione a ruolo e la mancata costituzione nel procedimento.

Si costituiva in tale sede il ricorrente, sostenendo la regolarità dell’iscrizione a ruolo della causa in quanto il 15.11.2014 (data di prima comparizione) era un sabato e che pertanto, ai sensi degli artt. 82 disp. att. c.p.c. e 155 c.p.c., in forza dell’art 58, comma 3 L. 69/2009, la scadenza di un atto processuale svolto al di fuori dell’udienza viene prorogata di diritto al primo giorno successivo non festivo anche nel caso in cui cada di sabato: neanche il G.D.P., del resto, aveva rilevato alcuna irregolarità nella costituzione del contraddittorio e che la mancata conoscenza dell’atto di citazione da parte della compagnia assicurativa fosse di responsabilità della stessa, non avendo verificato accuratamente.

Il Tribunale di Roma riformava la sentenza del G.D.P. dichiarando la nullità del processo e della sentenza per inosservanza del disposto degli artt. 319 e 165 c.p.c.: quest’ultimo provvedimento rilevava l’originaria nullità della sentenza di primo grado per mancata formazione del contraddittorio processuale (mancata partecipazione al processo di Unipolsai).

Il ricorrente, quindi, impugna avanti la Cassazione la sentenza del Tribunale di Roma, lamentando la falsa applicazione degli artt. 82 disp. att. c.p.c. e 155 c.p.c. poiché, concludendo per la mancata partecipazione della compagnia assicurativa al giudizio per tardiva iscrizione a ruolo, non si era tenuto conto che il 15.11.2014 cadesse di sabato con ogni conseguenza in tema di corretta valutazione della regolare iscrizione a ruolo del procedimento.

La Corte accoglie il ricorso così motivando:

1) la disciplina del computo dei termini di cui al 155 c.p.c.si applica a tutti i termini, anche perentori, dettati dal codice di rito;

2) ai sensi degli artt. 319 c.p.c. e 57 disp. att. c.p.c., nel caso in cui davanti al G.D.P. non sia tenuta udienza nel giorno indicato in citazione l’iscrizione a ruolo può effettuarsi anche successivamente mentre la costituzione dell’attore fino al giorno effettivo dell’udienza, in assenza di norme che escludano la costituzione direttamente in udienza e non potendosi desumere tale forma di sbarramento dai principi generali del giudizio innanzi il G.D.P.

Cassa la sentenza impugnata rinviando al Tribunale di Roma in diversa composizione.

A cura di Andrea Goretti