Un magistrato, nello stesso anno in cui era cessato dal servizio, aveva iniziato ad esercitare la professione forense dinanzi alla stessa autorità giudiziaria presso la quale aveva esercitato negli ultimi tre anni le sue funzioni.
Sia il Consiglio dell'Ordine di appartenenza che il CNF avevano sanzionato – con la censura – la sua condotta, dal momento che l'art. 26 L. 1578/1933 vieta a coloro che siano stati magistrati dell'ordine giudiziario di svolgere la professione forense avanti l'autorità giudiziaria presso la quale abbiano esercitato negli ultimi tre anni le relative funzioni, se non decorso un biennio dalla cessazione delle funzioni medesime.
Il professionista ha gravato in cassazione la decisione del CNF, che aveva confermato quella del Consiglio dell'Ordine, asserendo che la soppressione della figura del procuratore legale e dell'ufficio giudiziario presso il quale aveva prestato servizio avrebbe eliminato anche il divieto.
La Corte di Cassazione, confermando la pronuncia del CNF, ha rigettato il ricorso ritenendo che il divieto sussista ancora, dal momento che la riforma di cui alla L. 27/1997 non ha soppresso la figura del procuratore legale ma l'ha identificata con quella dell'avvocato e la L. 51/1998, istitutiva del Giudice Unico, ha soltanto trasferito le funzioni giudiziarie dalle Preture ai Tribunali.
A cura di Niccolò Andreoni