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giurisprudenza

Sulla irreprensibilità della condotta per l’iscrizione al registro dei praticanti (Cass., Sez. Un., 17 luglio 2024 n.19726)

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) di Palermo ha respinto l’istanza del dott. A.A. per l’iscrizione al registro dei praticanti avvocati, motivando la decisione con la mancanza della “condotta irreprensibile”, come richiesto dalla legge. Il rifiuto si basa sulla condanna penale del dott. A.A. per esercizio arbitrario delle proprie ragioni e su altri procedimenti penali in corso.
Dopo aver tentato, senza successo, il ricorso al CNF, che ha confermato l’orientamento del COA di Palermo, viene promosso ricorso per Cassazione.
La Corte dichiara che la valutazione della “condotta irreprensibile” prevista dall’art. 17, comma 1, lettera h), della Legge n. 247 del 2012, deve essere effettuata dal Consiglio dell’Ordine territoriale in modo autonomo e indipendente, senza vincoli rispetto all’esito di eventuali procedimenti penali che abbiano coinvolto l’interessato e portato a condanna. Il giudice, nell’applicare le norme sulla condotta irreprensibile per l’ammissione al registro dei praticanti o all’albo degli avvocati, deve distinguere tra comportamenti che influiscono sulla credibilità e sull’affidabilità del soggetto per il corretto svolgimento dell’attività forense, e quelli che riguardano esclusivamente la sfera privata o personale.
Per tali motivi accoglie il ricorso

A cura di Simone Pesucci