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giurisprudenza

Sulla liquidazione delle spese processuali per l’attività istruttoria in appello (Cass., Sez. III, Ord. 16 aprile 2021, n. 10206)

Con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sulla rilevanza dell’attività istruttoria svolta in fase di appello, ai fini della liquidazione delle relative spese processuali.

Nel caso in esame, la ricorrente lamentava che la Corte di appello avrebbe liquidato in favore della controparte anche le spese del grado per l’espletamento della “fase istruttoria/trattazione”; fase che, secondo la ricorrente, non aveva avuto luogo nel giudizio di appello.

La Suprema Corte ha rilevato come, dagli atti versati in giudizio, non risultasse aver avuto luogo, in secondo grado, la fase istruttoria e di trattazione: il giudizio di appello era consistito nello svolgimento della prima udienza e, poi, di quella di precisazione delle conclusioni.

La Corte di Cassazione ha quindi affermato il seguente principio: “ai fini della liquidazione delle spese processuali in base al D.M. n. 55 del 2014, l’effettuazione di singoli atti istruttori, e segnatamente la produzione di documenti, in occasione dello svolgimento di altre fasi processuali (quali la fase introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo alla liquidazione della relativa voce di tariffa unicamente nel caso in cui venga effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall’art. 350 c.p.c. ovvero nel caso in cui venga fissata una udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione abbia luogo esclusivamente e direttamente la fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni, senza lo svolgimento di nessuna ulteriore attività, e ciò anche laddove vengano prodotti nuovi documenti in allegato all’atto di appello ovvero successivamente, con gli scritti conclusionali”.

A cura di Giulio Carano