I fatti riguardano il comportamento del comandante di una motobarca passeggeri che collideva con un’imbarcazione da diporto; nell’impatto il conducente di quest’ultima moriva per annegamento. Il Tribunale di Siracusa lo condannava per omicidio colposo, ritenendo violate regole di navigazione del COLREG e riconoscendo anche il risarcimento alle parti civili. In appello, la Corte di Catania rilevava che il reato era ormai prescritto, ma, essendovi le parti civili, esaminava comunque il merito e assolveva l’imputato perché il fatto non sussiste, revocando le statuizioni civili. Le parti civili ricorrevano in Cassazione sostenendo che, dopo la prescrizione, il giudice avrebbe dovuto limitarsi a decidere sul civile, applicando il criterio del “più probabile che non”, senza pronunciarsi sull’assoluzione penale. Le Sezioni Unite hanno invece chiarito che, in appello, se la prescrizione sopravviene dopo una condanna di primo grado e vi è costituzione di parte civile, il giudice deve comunque valutare se vi siano i presupposti per l’assoluzione nel merito, anche in presenza di prove insufficienti o contraddittorie. La Corte ha ritenuto compatibile questo principio con la sentenza della Corte costituzionale n. 182/2021: quella decisione impedisce di trasformare l’accertamento civile in una affermazione, anche indiretta, di responsabilità penale dopo la prescrizione, ma non vieta al giudice di appello di assolvere nel merito se il materiale probatorio non consente una condanna. Nel caso concreto, la Cassazione ha rigettato i ricorsi delle parti civili, confermando la decisione assolutoria della Corte d’appello.
A cura di Simone Pesucci