Nella sentenza in commento il C.N.F. afferma che l’impegno nella difesa del proprio cliente non può oltrepassare i limiti della rigorosa osservanza delle norme disciplinari e del codice di rito e del rispetto che deve essere sempre e necessariamente osservato nei confronti della controparte, del suo legale e dei terzi, in ossequio ai doveri di lealtà e correttezza e ai principi di colleganza.
Pertanto, l’intenzionale produzione documentale tardiva, in violazione delle preclusioni processuali, finalizzata a ledere il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa, costituisce comportamento contrario ai doveri di lealtà, correttezza e colleganza e pertanto deve essere disciplinarmente sanzionata.
A cura di Silvia Ammannati