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giurisprudenza

Sulla tempestività dell’avviso al difensore dell’interrogatorio di persona sottoposta a misura cautelare personale (Cass., Sez. I Pen., 27 settembre 2011, n. 34930 )

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso con cui si denunciava la invalidità dell’avviso dell’interrogatorio di garanzia trasmesso al difensore a mezzo telefax meno di ventiquattrore prima dell’espletamento dell’atto, avendo peraltro il difensore il proprio studio professionale ad una distanza superiore a 400 km dal luogo dell’interrogatorio.
Il Supremo Collegio ha statuito che l’art. 294 c.p.p., prescrivendo che dell’interrogatorio di garanzia “è dato tempestivo avviso al pubblico ministero e al difensore”, non prevede alcuna statuizione in ordine al termine con cui deve essere dato l’avviso al difensore; di conseguenza, è valido ed efficace l’avviso che abbia posto il difensore nelle condizioni di intervenire all’interrogatorio anche a mezzo del sostituto ex art. 102 c.p.p. o di chiedere che l’atto sia ritardato per il tempo strettamente necessario ad assicurare la sua presenza.
Inoltre, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 174 c.p.p. sollevata col ricorso, chiarendo che il prolungamento dei termini di comparizione previsto da detta norma non trova applicazione per il difensore, che non rientra nel novero delle persone diverse dall’imputato per le quali l’autorità procedente emette un “ordine o invito”; quindi alcun dubbio si profila sui limiti di applicazione della norma.

A cura di Graziella Sarno

Allegato:
34930-2011