La vicenda trae origine da due ricorsi per decreto ingiuntivo proposti da un avvocato nei confronti dei clienti. Mediante uno di questi ricorsi per decreto ingiuntivo, l’avvocato chiedeva il 10% della somma liquidata con sentenza, in forza di accordo stipulato con i clienti nel 2007.
Il Tribunale ha revocato questo decreto ingiuntivo, rilevando che il credito azionato non fosse esigibile in quanto, al momento dell’introduzione della disciplina (legge professionale 2012) che vietava patto di quota lite, il rapporto non si era ancora concluso.
A fronte di tale decisione, l’avvocato ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.
Nella decisione in esame, quindi, la Suprema Corte ricostruisce la disciplina applicabile all’istituto del patto di quota lite.
In particolare, la Suprema Corte rileva che nel periodo 2006-2012 il patto di quota lite era ammesso per effetto dell’abrogazione del relativo divieto di cui all’art. 2233, terzo comma, c.c.
Solo successivamente, con l’introduzione della legge professionale di cui alla l. 247/2012 e, in particolare, dell’art. 13, l’accordo professionista-cliente è stato:
– ammesso, ove previsto “a percentuale su valore affare o su quanto si prevede possa giovarsene” (comma 3);
– vietato, ove “l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa” (comma 4).
In altre parole, oggi, mentre è ammesso il cd. palmario (o success fee), inteso come “componente aggiuntiva del compenso con connotazione premiante” calcolata sul valore dei beni o degli interessi litigiosi, è vietato che una componente del compenso coincida con il risultato della lite, anche se solo in misura percentuale.
Ebbene, nel caso di specie, ossia nel regime intermedio 2006-2012, ove non sussisteva un divieto di patto di quota lite, rilevano:
– l’art. 2233.2, secondo cui il compenso deve essere adeguato all’opera prestata e al decoro della professione;
– e l’art. 45 del cod. deontologico, che pure “consente all’avvocato di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi, alla condizione “che i compensi siano proporzionati all’attività svolta” (così sentenza in esame).
In relazione a tale periodo, quindi, la sentenza in esame ha sancito che “il patto di quota lite, in quanto stipulato dopo la riformulazione dell’art. 2233 cod. civ. operata dal d.l. 223/2006 conv. con mod. dalla legge 248/2006 e prima dell’entrata in vigore dell’art. 13 legge 247/2012 è valido, a meno che, valutato sotto il profilo causale e sotto il profilo dell’equità, alla stregua della regola integrativa di cui all’art. 45 del codice deontologico forense nel testo deliberato il 18-1-2007, il rapporto tra il compenso pattuito e il risultato conseguito, stabilito dalle parti all’epoca della conclusione del contratto, risulti sproporzionato per eccesso rispetto alla tariffa di mercato”.
A cura di Giulio Carano