Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Valida la notifica all’indirizzo indicato nella dichiarazione dei redditi (Cass., Sez. VI, Ord., 22 luglio 2019, n. 19699)

Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte si è pronunciata in merito alla validità della notifica di un avviso di accertamento presso un indirizzo diverso da quello risultante dall’anagrafe del Comune di residenza del contribuente destinatario.
Nello specifico, con l’ordinanza n. 19699 del 22 luglio 2019, la Cassazione ha avuto modo di affermare che se vi è difformità tra la residenza anagrafica e quella risultante dalla dichiarazione dei redditi, ai fini del perfezionamento della notifica di un atto amministrativo vale quest’ultima indicazione.
In maggiore dettaglio, secondo il Collegio di legittimità, in tema di accertamento tributario, nel caso di difformità tra la residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione dei redditi, “è valida la notificazione dell’avviso perfezionatasi presso quest’ultimo indirizzo, atteso che l’indicazione del comune di domicilio fiscale e dell’indirizzo, da parte del contribuente, ai sensi dell’art. 58, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, va effettuata in buona fede e nel rispetto del principio di affidamento”. Nel caso di specie, oltretutto, l’indirizzo presso cui la notifica dell’avviso di accertamento era stata eseguita era stato esposto dall’interessato anche nelle dichiarazioni dei redditi degli anni 2013 e 2015, rispettivamente precedente e successivo a quello della notifica stessa.
Conseguentemente, deve ritenersi corretta una notificazione effettuata presso un recapito coincidente con quello indicato dal contribuente all’Amministrazione, ancorché eventualmente diverso da quello risultante dai pubblici registri anagrafici.

A cura di Cosimo Cappelli

Allegato:
19699-2019