Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Vietato depositare ricorso per decreto ingiuntivo in caso di accordo di pagamento rateale pendente ed in assenza di rinuncia all’incarico professionale (C.N.F., Sent., 7 aprile 2026, n. 118)

Un Avvocato, dopo aver assistito un cliente in un procedimento penale conclusosi con assoluzione, emetteva la parcella per l’attività svolta. Considerate le difficoltà economiche del cliente, veniva predisposto un accordo per il pagamento rateale dei compensi.

Nonostante ciò, prima ancora della scadenza della prima rata, l’Avvocato depositava un ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento integrale delle proprie spettanze, senza rinunciare all’incarico né avvisare preventivamente il cliente.

Il Consiglio Distrettuale di Disciplina contestava la violazione dei doveri di dignità, correttezza, lealtà e fiducia previsti dal Codice Deontologico Forense, nonché dell’art. 34 CDF, che vieta all’Avvocato di agire giudizialmente contro il cliente per il pagamento dei compensi senza aver prima rinunciato agli incarichi ricevuti. All’esito del procedimento disciplinare il CDD dichiarava l’Avvocato responsabile e gli applicava la sanzione dell’avvertimento.

L’Avvocato proponeva ricorso al CNF sostenendo che il documento non costituisse un vero accordo rateale, ma soltanto una proposta unilaterale del cliente, mai accettata formalmente da lui in quanto dal medesimo non sottoscritta. Sosteneva inoltre di aver già richiesto il pagamento con raccomandata e di aver deciso di agire giudizialmente dopo il rifiuto del cliente di pagare integralmente il compenso.

Il CNF ha rigettato il ricorso, ritenendo provato che il documento fosse stato predisposto proprio dal Collega e che la presenza di clausole tecniche, come quella di decadenza dal beneficio del termine, dimostrasse il coinvolgimento diretto del professionista nell’accordo. Secondo il CNF, anche se il documento era firmato solo dal cliente, l’Avvocato aveva comunque ingenerato nell’assistito il legittimo affidamento sull’esistenza della rateizzazione, senza mai formalizzare per iscritto un eventuale dissenso.

Il CNF ha inoltre evidenziato che il deposito del decreto ingiuntivo prima della scadenza della prima rata costituiva una violazione dei doveri di correttezza e lealtà professionale, lesiva del rapporto fiduciario con il cliente. È stata anche confermata la violazione dell’art. 34 CDF, poiché l’Avvocato aveva agito contro il cliente senza che il rapporto professionale potesse considerarsi definitivamente cessato, essendo ancora in corso l’accordo relativo al pagamento dei compensi.

Il CNF ha quindi confermato la responsabilità disciplinare e la sanzione dell’avvertimento.

A cura di Costanza Innocenti